Dissesto Pisciotto, “lavori spettano al Comune”, Tar accoglie ricorso Ati

Il contenzioso tra il Comune di Enna e l’Assemblea territoriale Idrica (ATI), di cui lo stesso Comune fa parte integrante per obbligo di legge, sulla competenza in ordine alla gestione delle “acque bianche” e delle correlate “fognature” si è risolto a favore dell’Autorità d’ambito.

Il ricorso dell’Ati

Lo ha deciso il TAR di Catania con apposita sentenza del giugno scorso, al quale si era rivolta la stessa ATI dopo essere stata intimata dal Comune di Enna mediante mirata Ordinanza emessa dal Sindaco in relazione al noto problema del dissesto idrogeologico della zona Pisciotto.

L’ordinanza del sindaco

Con la citata Ordinanza, il Sindaco di Enna aveva ordinato al gestore del servizio AcquaEnna e all’ATI di effettuare, urgentemente, tutti gli interventi ritenuti utili ed indispensabili ad eliminare le situazioni di grave ed imminente pericolo che minacciano l’incolumità pubblica nella zona “Porta Pisciotto” ed in particolare a: pulire le caditoie della zona; verificare la tenuta idraulica delle stesse caditoie ed effettuare le valutazioni consequenziali; effettuare la necessaria pulizia e rimozione dei detriti presenti nella vasca sotterranea in prossimità del bar e nei collettori fognari al fine di ripristinare la sezione utile, oggi
parzialmente occlusa, e consentire un maggiore convogliamento delle acque; realizzare la condotta di by-pass che dalla caditoia posta a valle di via Schillaci (scalinata) che consenta il deflusso delle acque in direzione dei collettori ripristinati nel novembre 2021; effettuare una valutazione degli opportuni interventi al fine di evitare analoghe situazioni di dissesto e criticità a valle in prossimità degli innesti con via S. Leonardo e via dei Greci.

Il no di Ati e AcquaEnna

L’ATI si è rifiuta di ottemperare all’Ordinanza sindacale, eccependo che la gestione delle acque bianche, nonché la pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, non rientrerebbero nel sistema idrico integrato ai fini della determinazione dei corrispettivi ed esulerebbero dalle attività affidate dall’A.T.I., in convenzione, al gestore AcquaEnna, non potendo pertanto l’A.T.I. sopportare, imputandoli alla tariffa, i costi relativi.

La sentenza del Tar

Per i Giudici amministrativi, non solo l’area del Pisciotto oggetto della contestata ordinanza sindacale è riferibile al Comune di Enna e rientra nella sua ordinaria attività di gestione, ma è a quest’ultimo che spettava e spetta, in base al riparto delle competenze l’onere di far fronte alla situazione di pericolo venutasi a creare, mediante l’uso dei mezzi previsti in via ordinaria dall’ordinamento. I Giudici hanno altresì affermato che i costi necessari per i richiesti interventi non potrebbero essere legittimamente riversati in tariffa, come invece accadrebbe nel caso di esecuzione dei lavori in questione da parte dell’ATI – e gravare, quindi, ulteriormente sugli utenti delle rete idrica – dovendo, piuttosto, di detti costi farsi
carico il Comune.

Massimo Greco