Danno erariale, condanna in appello per dirigente Asp Enna

I giudici d’Appello della Corte dei Conti, presieduti da Salvatore Chiazzese, hanno confermato la sentenza di condanna per danno erariale, pari a 243 mila euro, emessa in primo grado, nei confronti di Giuseppe Capizzi, in qualità di dirigente del servizio legale dall’Asp di Enna.

La vicenda

Secondo quanto emerso nella tesi dell’accusa, il dirigente, che in passato ha ricoperto il ruolo di sindaco di Assoro, in merito ad un procedimento giudiziario di natura civile, scaturito della denuncia dei parenti di un paziente deceduto, non avrebbe fatto costituire in giudizio l’azienda sanitaria nei termini previsti dalla legge, pregiudicando la possibilità di far valere l’eccezione della prescrizione, come indicato nella sentenza del Tribunale di Enna nel 2017.

La transazione

Da questa sentenza favorevole alla famiglia della vittima, ne scaturì un accordo transattivo tra l’Asp di Enna ed i parenti della persona deceduta.

L’intesa prevedeva “che gli eredi – si legge nel dispositivo della Corte dei Conti – rinunciavano al 50 per cento dell’importo indicato nella suddetta sentenza” mentre l’azienda “rinunciava a proporre appello avverso alla sentenza del Tribunale di Enna”. In soldoni, questo accordo si concluse con l’erogazione di oltre 347 mila euro in favore dei parenti del deceduto.

L’accusa di negligenza

Per gli inquirenti, quel ritardo nella costituzione in giudizio avrebbe compromesso la possibilità per l’azienda sanitaria di potersi difendere al meglio e magari evitare quell’esborso economico, frutto della transazione, “figlia” della sentenza del Tribunale di Enna che diede ragione ai familiari del paziente defunto.

Per l’organo inquirente il comportamento di Capizzi sarebbe stato dettato da “negligenza” ed inoltre “aveva comportato la condanna dell’azienda sanitaria al risarcimento del danno, essendo stata tardiva l’eccezione di prescrizione sollevata”.

La difesa

Il dirigente si è difeso contestando la tesi dell’accusa, da qui il ricorso in Appello ma i giudici di secondo grado hanno confermato “integralmente” “la sentenza della locale sezione territoriale di primo grado”