Libero Consorzio, Tar invia ricorso del Comune di Enna alla Consulta, dubbi di legittimità sulla legge regionale

Il Tar ha deciso di inviare alla Corte costituzionale gli atti relativi ai ricorsi del Comune di Enna contro la Presidenza della Regione e l’assessorato regionale agli Enti locali in merito alle proroghe dei commissari del Libero consorzio comunale di Enna.

La tesi del Comune di Enna

L’amministrazione del sindaco Dipietro ha sollevato il problema dell’incostituzionalità della legge regionale in virtù del pronunciamento della Corte suprema che ritiene, sostanzialmente, illegittimo il rinvio delle elezioni dei Consigli metropolitani e dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali.

La sentenza della Corte

In sostanza, nella sentenza del luglio dello scorso anno, la Corte, accogliendo il ricorso del Governo nazionale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle legge regionale n. 16 del 2022, che rinviava di un ulteriore anno l’elezione di tali organi.

La Corte ha concluso che “a tale situazione deve essere posto rimedio senza ulteriori ritardi, attraverso il tempestivo svolgimento delle elezioni dei Presidenti dei liberi
Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, affinché anche in Sicilia gli enti intermedi siano istituiti e dotati dell’autonomia loro costituzionalmente garantita, e si ponga fine alla più volte prorogata gestione commissariale”

L’ultimo ricorso

L’ultimo ricorso presentato dal Comune di Enna, il terzo, è stato presentato nell’ottobre scorso contro il Decreto presidenziale regionale del 15 settembre che ha nominato “quale Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, la dott.ssa Carmela Madonia”.

La tesi del Comune di Enna

Secondo la tesi dei legali del Comune di Enna, “il decreto presidenziale del 15 settembre 2023, al pari degli altri decreti già precedentemente impugnati, sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 1, 3, 5 e
114 della Costituzione laddove prevede nuovamente la nomina di un Commissario Straordinario per la gestione del Libero Consorzio Comunale, sino all’insediamento degli organi elettivi del predetto Ente e comunque non oltre il 31 dicembre 2024″.

In particolare, per l’amministrazione comunale il decreto di nomina del Commissario straordinario violerebbe numerosi principi costituzionali tra cui, “il principio di democraticità, in quanto i referendum e le elezioni (ancorché indirette) rappresentano il momento più alto di manifestazione della sovranità
popolare”.

Il succo della questione

In sostanza, secondo il Comune, con un pronunciamento molto chiaro della Consulta, che spinge verso le le elezioni dei Liberi consorzi, l’ulteriore commissariamento degli enti è inammissibile. E questo vorrebbe dire elezioni immediate, come del resto sollecita la Corte Suprema.

Le elezioni indirette

Con l’affondamento all’Ars delle elezioni dirette dei presidenti e dei consiglieri provinciali, si voterebbe secondo altre modalità, attraverso cui il corpo elettorale è rappresentato dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica.

Nei sei Liberi consorzi comunali dovranno essere eletti: il presidente e il Consiglio (10 componenti se popolazione fino a 300mila abitanti, 12 se fino a 700mila o 16 se superiore a 700mila). L’Assemblea è invece composta da tutti i sindaci dei Comuni del Libero consorzio. Cambiano i parametri per le tre Città metropolitane: il Consiglio è composto, oltre che dal sindaco metropolitano, che è il capo dell’amministrazione del capoluogo, da 14 consiglieri, in caso la popolazione residente fosse fino a 800mila abitanti, o 18 consiglieri, se superiore.

La sentenza del Tar

E così, il “Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale” ed inoltre, “dispone la sospensione del presente giudizio sino alla definizione del giudizio incidentale sulla questione di legittimità costituzionale” e “l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale”