Processo Rugolo, difesa della Curia, “leggeremo le motivazioni “

“Prendiamo atto della decisione emessa del Tribunale di Enna, aspettando di leggere le motivazioni, astenendoci da ogni commento al riguardo”. Lo afferma l’avvocato Gabriele Cantaro, difensore della Curia vescovile di Piazza Armerina, in merito al processo per abusi celebratosi al Tribunale di Enna, che, in primo grado, si è concluso con la condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione per Giuseppe Rugolo.

La tesi del difensore sulle accuse al sacerdote

Nella prospettazione del difensore della Curia vescovile, “Il Tribunale di Enna – dice l’avvocato Cantaro – ha dichiarato Rugolo responsabile del reato di tentata violenza sessuale ex art. 609 bis c.p. riqualificando il reato ascrittogli al capo 1), limitatamente alla condotta perpetrata nell’agosto del 2013 cosa che evidenzia come il Tribunale abbia valutato le dichiarazioni di Antonio Messina  in termini diversi rispetto alla contestazione di reato”.

“La qualificazione – dice l’avvocato Cantaro – dei fatti in termini di tentativo non è certo aderente a quanto dichiarato da Messina, di tale evidente constatazione ognuno potrà trarre le considerazioni che riterrà più opportune, in attesa del deposito di una motivazione che, certamente, darà ampia giustificazione di quanto il dispositivo sintetizza”

Le attenuanti

Secondo quanto fa sapere lo stesso legale della Curia, “i fatti ritenuti più gravi sono quelli che riguardano gli altri due giovani e, in relazione a tali vicende si annota l’applicazione della speciale attenuante di cui all’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p. (“Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”)”.

“Condanna Curia non attribuita a Gisana”

Il difensore commenta anche gli altri aspetti del dispositivo, tra cui la condanna della Curia al risarcimento civile. “A Rugolo sono state concesse le attenuanti generiche, verosimilmente – spiega il difensore – per una condotta processuale comunque ritenuta lineare; la richiesta di riconoscimento della responsabilità civile nei confronti della parrocchia di San Giovanni non e’ stata ammessa; la condanna in solido della Curia vescovile di Piazza Armerina non riguarda certo la condotta attribuita al vescovo (tanto a Mons. Gisana quale Vescovo attualmente in carica, quanto al predecessore in carica all’epoca dei fatti) quanto una responsabilità di tipo “oggettivo” ex art. 2049 cod. civ. della Curia per l’operato dei chierici.”

Inoltre, “su tale aspetto è stata sollevata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Curia in quanto semplice “organo” della Diocesi, eccezione che diventerà motivo di impugnazione della sentenza” aggiunge l’avvocato Cantaro

Infine, “anche sulla tesi della presunta “offerta di denaro per insabbiare la vicenda” ancora una volta riproposta in barba a quanto emerso in dibattimento, riteniamo che la motivazione della sentenza farà definitivamente chiarezza” conclude l’avvocato della Curia.