Rugolo potrà tornare a Enna, revocato divieto di dimora

I giudici del Tribunale di Enna hanno revocato la misura cautelare del divieto di dimora ad Enna nei confronti di Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato, al termine dell’udienza del 5 marzo al palazzo di giustizia del capoluogo, a 4 anni e 6 mesi di reclusione per tentata violenza sessuale, violenza sessuale continuata ed atti sessuali ai danni di minori.

Potrà tornare ad Enna

La decisione dei giudici, Marika Motta presidente, Elisa D’Aveni e Maria Rosaria Santoni, è stata assunta nelle ore scorse a seguito dell’istanza presentata il 7 marzo scorso dai difensori del sacerdote, gli avvocati Denis Lovison e Antonino Lizio.

I provvedimenti cautelari

Questo vuol dire che Giuseppe Rugolo potrà ritornare ad Enna, da cui manca praticamente dal maggio del 2022. Infatti, il 30 maggio di quell’anno gli venne applicato l’obbligo di dimora a Ferrara, disposto dal Tribunale di Enna, poi trasformato il 14 settembre del 2023 in divieto di dimora ad Enna.

Il no del pm e della difesa di Messina

Parere negativo alla revoca della misura cautelare è stato espresso sia dal Procuratore, Stefania Leonte, che, nella sua requisitoria aveva sollecitato una pena più pesante per Rugolo pari a 10 anni di reclusione, sia della difesa di Antonio Messina, rappresentata dall’avvocato Eleanna Parasiliti Molica.

“Venute meno le esigenze cautelari”

Nell’istanza presentata dalla difesa del sacerdote, e sostanzialmente “sposata” dal Tribunale di Enna, è indicato che sono “venute meno le esigenze cautelari sottese all’applicazione della misura in ragione dell’intervenuta definizione del giudizio di primo grado e della circostanza che l’imputato risulta stabilmente radicato nel contesto ferrarese, ove risiedono anche i suoi più stretti congiunti”.

Inoltre, “fatta salva la gravità dei fatti contestati, l’esaurimento dell’attività istruttoria abbia fatto venire meno le esigenze cautelari alla base dell’adozione del divieto di dimora nel Comune di Enna e che non si ravvisano, allo stato, ragioni idonee a giustificare il prolungarsi della restrizione della libertà di movimento dell’imputato”.