Partite pregresse, scontro tra Assoconsumatori e AcquaEnna
Enna-Cronaca - 29/08/2025
di Giacomo Lisacchi
L’Assoconsumatori provinciale di Enna interviene sulla sentenza n. 23858 della Corte di Cassazione, Sezione Uniti Civili, pubblicata il 26 agosto 2025, secondo la quale si mette fine alla controversia delle “Partite Pregresse”.
La sentenza della Corte suprema
Questo il principio di diritto, enucleato dalla Suprema Corte di Cassazione: “In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell’art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/idr del 27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il ‘metodo tariffario normalizzato’”.
“Già nell’aprile nel 2014 – dice il presidente provinciale di Assoconsumatori, Pippo Bruno- quando con la determinazione n.202 del commissario liquidatore dell’ATO idrico, Dott. Salvatore Caccamo, affermammo che l’inserimento in bolletta delle così dette “Partite Pregresse” da parte del gestore Acquaenna erano illegittime, si aprì un vespaio, con minacce di azioni contro l’associazione che in quell’anno organizzò assemblee in tutti i comuni della provincia. Con l’avv. Ilaria Di Simone che aveva approfondito la questione, facemmo ricorsi al giudice di pace che ci diedero ragione. Acquaenna si appellò e grandi studi del catanese, con i soldi dei cittadini, si mossero per sostenere le ragioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato. Anche il Tribunale di Enna, successivamente, diede ragione ai cittadini. Siamo stati osteggiati –aggiunge ancora Bruno- ed attorno a noi è stata fatta terra bruciata, anche dalla stampa di parte. Oggi una grande vittoria: i cittadini devono pagare il corrispettivo dei consumi effettuati e null’altro; ad Enna, dove su un bene essenziale quale l’acqua è stato fatto un mercato, non è stato così, con il silenzio assordante dei sindaci, che hanno sempre accolto, supinamente, ciò che il gestore Acquaenna ha imposto, non facendo gli interessi dei cittadini-utenti; e complice anche il silenzio assordante della politica, di quella politica che è andata sempre a braccetto con Acquaenna, calpestando i diritti dei cittadini e le loro legittime richieste. Ora con la sentenza n. 23858 della Corte di Cassazione, si mette la parola “fine” alla querelle delle “Partite Pregresse”, si chiude la disquisizione legale e si apre un nuovo capitolo, dove adesso i sindaci, l’Ati, la politica tutta deve prendere posizione con la restituzione di tutte le somme impropriamente incassate dal Gestore”.
“L’Associazione –conclude Bruno- alla luce del principio di diritto, sopra enucleato dalla Suprema Corte di Cassazione, chiede la convocazione urgente di una assemblea dei sindaci, con la partecipazione delle associazioni dei cittadini per discutere e deliberare le azioni conseguenti e ridare dignità e rispetto ai cittadini, che non possono essere vessati pagando un metro cubo di acqua 5 euro circa”.
La replica di AcquEnna
Sulla vicenda è intervenuto Direttore generale di AcquaEnna Michele Zappalà.
“Al fine di evitare improprie interpretazioni della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 23858/2025, che rischiano di indurre in errore gli utenti, si precisa che la pronuncia in questione sancisce un importante principio di diritto, che conferma la legittimità delle cosiddette partite pregresse. Tale statuizione delle Sezioni Unite, chiarendo definitivamente l’ambito applicativo dell’art. 31 della Delibera AEEGSI 643/2013/R/idr, si pone come riferimento per la corretta interpretazione della disciplina in materia, fornendo un quadro chiaro ed inequivocabile ed affrontando anche aspetti di carattere regolatorio”.
“In particolare, la Suprema Corte afferma la piena legittimità dei conguagli tariffari, che sono alla base dell’applicazione delle partite pregresse, purchè operati “in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il ‘metodo tariffario normalizzato’”.
Viene, dunque, confermata la piena coerenza dell’operato di Acquaenna, che ha applicato quanto stabilito dall’autorità nazionale competente sui servizi idrici (Arera), recuperando quanto economicamente quantificato dall’allora Autorità d’Ambito, in applicazione dei principi regolatori previsti dal «metodo tariffario normalizzato», che prevedeva la possibilità, come ribadito dalla citata sentenza, di un recupero dei costi mediante, appunto, conguagli tariffari”