Espropri mai conclusi, il Tar condanna il Comune di Gagliano Castelferrato
Gagliano C.to - 05/01/2026
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di comproprietari di terreni siti in contrada Mongimino, nel territorio del Comune di Gagliano Castelferrato, dichiarando illegittimo il silenzio dell’Amministrazione comunale su una complessa e risalente vicenda espropriativa legata alla realizzazione della zona artigianale.
La sentenza
La sentenza, pronunciata il 19 novembre 2025 dalla Terza Sezione del Tar, ricostruisce una vicenda che affonda le radici nei primi anni Novanta e che riguarda due distinte procedure di esproprio, mai formalmente concluse con l’adozione dei decreti definitivi, nonostante l’occupazione e la trasformazione dei terreni.
La zona artigianale
I terreni, di proprietà dei componenti di una famiglia e di altri comproprietari, erano stati interessati da una prima procedura avviata per la realizzazione della zona artigianale comunale e da una seconda relativa alle opere di urbanizzazione dell’area. In entrambi i casi, come accertato dal Tribunale, l’occupazione è avvenuta in assenza dei necessari decreti di esproprio, configurando una situazione di occupazione “sine titulo”.
La diffida
Dopo anni di inerzia amministrativa, nel luglio 2024 i proprietari avevano formalmente diffidato il Comune ad avviare il procedimento di acquisizione sanante previsto dall’articolo 42-bis del D.P.R. 327/2001 o, in alternativa, a restituire i terreni, con la liquidazione delle somme dovute per legge. A fronte di tale istanza, però, l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento conclusivo.
Il ricorso del Comune di Gagliano
Di qui il ricorso al Tar per l’accertamento del silenzio-inadempimento dell’Ente. Il Comune di Gagliano Castelferrato, costituitosi in giudizio, ha sostenuto che il procedimento fosse stato avviato e successivamente definito con una determina dirigenziale dell’ottobre 2025, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Una tesi che il Tribunale non ha condiviso. Secondo i giudici amministrativi, infatti, la sola attività istruttoria o l’adozione di atti dirigenziali non è sufficiente a far venir meno l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere con un atto finale espresso.
Le prerogative del Consiglio
Nella sentenza si ribadisce un principio consolidato: l’acquisizione sanante di immobili al patrimonio comunale è di competenza esclusiva del Consiglio comunale, trattandosi di un atto di acquisto immobiliare ai sensi dell’articolo 42 del Testo unico degli enti locali. La determina dell’Area tecnica, pertanto, non può sostituire la deliberazione consiliare richiesta dalla legge.
Il Tar ha quindi dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune e ha ordinato all’Amministrazione di concludere il procedimento entro 120 giorni, scegliendo se procedere con l’acquisizione sanante o con la restituzione dei terreni, in entrambi i casi con la liquidazione delle somme dovute, la trascrizione nei registri immobiliari e la comunicazione alla Corte dei Conti.
Il commissario ad acta
In caso di ulteriore inerzia, il Tribunale ha disposto la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Segretario generale del Comune di Enna, che potrà intervenire in via sostitutiva. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Comune di Gagliano Castelferrato, per un importo di mille euro oltre accessori di legge.