Democrazia partecipata, Tar respinge ricorso di Petra: il progetto Luminaria resta vincitore
Enna-Cronaca - 27/03/2026
Il Tribunale amministrativo regionale di Catania ha messo la parola fine, almeno per ora, alla vicenda della democrazia partecipata 2025 del Comune di Enna. Con una sentenza depositata dopo la camera di consiglio del 24 marzo, i giudici hanno respinto il ricorso presentato dall’associazione Petra Aps contro l’assegnazione del progetto vincitore, confermando l’esito che ha premiato la proposta “Luminaria” della Bottega Culturale Isole dell’Entroterra Siciliano.
La vicenda: due progetti, un solo vincitore
La procedura riguardava l’assegnazione di 18 mila euro attraverso lo strumento della democrazia partecipata. Tra le undici proposte ammesse al voto dei cittadini figuravano “Enna torna al Cinema”, presentata da Petra, e “Luminaria”, poi risultata prima classificata.
Dopo il primo spoglio di fine dicembre, “Luminaria” era risultata in testa. Un successivo riconteggio, disposto dal Comune dopo aver rilevato che alcune mail erano finite nella cartella spam, ha confermato il risultato: 695 voti contro i 595 ottenuti da Petra, che si è così collocata al secondo posto.
Le contestazioni di Petra
L’associazione ricorrente ha sollevato diverse censure sulla regolarità della procedura, lamentando in particolare: carenze di trasparenza nelle operazioni di voto e di conteggio; impossibilità di assistere alle operazioni di spoglio; presunta difformità nelle modalità di raccolta delle preferenze; rischio di duplicazione dei voti, con possibile conteggio doppio (via mail e su supporto cartaceo).
Da qui la richiesta di annullamento degli atti e di riconoscimento della propria proposta come vincitrice, oltre al risarcimento dei danni.
Il nodo centrale: onere della prova non assolto
Il Tar ha ritenuto infondato il ricorso, evidenziando come le irregolarità prospettate siano rimaste sul piano delle ipotesi, senza essere supportate da elementi probatori concreti.
I giudici hanno sottolineato che la ricorrente, avendo avuto accesso a tutta la documentazione della procedura, era nelle condizioni di verificare e dimostrare eventuali errori nel conteggio. Tuttavia, tale dimostrazione non è stata fornita.
Al contrario, il Comune ha sostenuto in giudizio di aver conteggiato, per la proposta “Luminaria”, esclusivamente le schede cartacee consegnate al protocollo, escludendo quelle già inviate via mail (salvo un numero limitato di schede finite nello spam). Questa ricostruzione, osserva il Tar, non è stata specificamente contestata.
Il tema del doppio voto
Proprio sul rischio di duplicazioni si concentra uno dei passaggi più rilevanti della decisione.
Il collegio evidenzia che il gruppo di lavoro, secondo quanto riportato nei verbali, ha dichiarato di aver utilizzato un software per verificare l’unicità delle preferenze, incrociando i dati anagrafici dei votanti.
A ciò si aggiunge un elemento numerico: a fronte di 691 schede cartacee consegnate, il totale dei voti attribuiti alla proposta vincitrice è pari a 695. Un dato che il Tar ha ritenuto non compatibile con l’ipotesi di un doppio conteggio nei termini prospettati dalla ricorrente.
Anche le irregolarità vanno dimostrate (e devono incidere)
Un altro passaggio decisivo riguarda il principio della cosiddetta “prova di resistenza”.
Il Tar richiama l’orientamento secondo cui, per ottenere l’annullamento di una procedura, non è sufficiente evidenziare possibili irregolarità: è necessario dimostrare che queste abbiano inciso concretamente sul risultato finale.
Nel caso specifico, il distacco di circa 100 voti tra le due proposte e l’assenza di una prova puntuale sull’erroneità del conteggio hanno portato i giudici a ritenere che non sia stato dimostrato un diverso possibile esito della consultazione.
Trasparenza e partecipazione: rilievi non decisivi
Le censure relative alla mancata partecipazione alle operazioni di spoglio e alla scarsa analiticità dei verbali non sono state ritenute determinanti.
Secondo il Tar, tali profili risultano comunque superati dall’accesso agli atti consentito successivamente alla ricorrente, che ha potuto esaminare la documentazione e verificare le modalità di svolgimento delle operazioni.
Anche in questo caso, i giudici osservano che non è stato dimostrato in che modo tali aspetti avrebbero inciso sul risultato finale.
Valida anche la determina di spesa
Respinta infine la contestazione relativa alla determina con cui il Comune aveva impegnato le somme già dopo il primo spoglio. Il Tar rileva che il successivo riconteggio ha sostanzialmente confermato l’esito originario, con la conseguenza che l’atto avrebbe avuto lo stesso contenuto anche se adottato in un momento successivo.
La decisione finale
Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, così come la domanda di risarcimento, ritenuta generica. Le spese legali sono state compensate tra le parti.
Una vicenda che lascia aperto il tema delle regole
La sentenza chiude una vicenda che ha acceso il dibattito locale su uno strumento, la democrazia partecipata, fondato sul coinvolgimento diretto dei cittadini. Resta sullo sfondo, tuttavia, il tema della definizione di procedure sempre più chiare e trasparenti, per ridurre il rischio di contenziosi anche in ambiti di consultazione popolare.