Enna. Dubbi di legittimità su aumento RC Auto deliberato da Giunta Provinciale

Maxi stangata per gli automobilisti ennesi, dal 1° maggio, è stata aumentata la polizza Rc auto a seguito dell’aumento dell’addizionale provinciale decisa dall’amministrazione provinciale che ha applicato il massimo dell’aliquota. Secondo quanto previsto nella bozza del decreto sul federalismo fiscale le province potevano aumentare l’addizionale sul premio r.c auto dello 0,5 al 3,5%. E bene, l’amministrazione provinciale ennese ha deciso d’applicare il massimo consentito che si andrà ad abbattere sui già tartassati cittadini.

A sollevare forti dubbi di legittimità sull’aumento dell’RC Auto deliberato dalla Giunta Provinciale ennese è proprio il Presidente del Consiglio provinciale, Massimo Greco, esponendo le seguenti motivazioni:
“Riservandomi un più attento approfondimento giuridico della questione, non credo che la Giunta Provinciale poteva legittimamente adottare l’aumento dell’aliquota dell’RC Auto. Rientra indubbiamente nella facoltà della Provincia incrementare l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Ma a mio parere, nel territorio della Regione Siciliana, l’organo competente a deliberare l’eventuale aumento dell’aliquota non è la Giunta bensì il Consiglio Provinciale. Vero è che il Decreto del 3 giugno 2011 – Min. Economia e Finanze – nel disciplinare le modalità di pubblicazione delle deliberazioni di variazione dell’aliquota dell’imposta RCA fa espresso riferimento alle delibere adottate dalla Giunta provinciale e che tale orientamento risulta altresì confermato dal Dipartimento delle Finanze (direzione Federalismo fiscale) con la risoluzione n. 2 del 16/06/2011, ma questo quadro normativo trova il suo coerente ancoraggio nell’articolo 42 del TUEL che, negli enti locali delle Regioni a Statuto Ordinario, attribuisce all’organo consiliare la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi e non anche la determinazione delle aliquote, competenza, quest’ultima, che viene individuata in capo alla Giunta in quanto organo a competenza residuale.

Nella Regione Siciliana la competenza dell’organo consiliare concerne invece sia l’istituzione dei tributi che la determinazione delle aliquote in forza dell’art. 32 della legge n. 142/90 recepita staticamente dalla L.r. n. 48/91. Peraltro il citato D.M. del 3 giugno 2011 disciplina le modalità di riscossione di un tributo la cui imposizione risultava riservata originariamente alle sole Province delle regioni a Statuto Ordinario. La recentissima estensione di tale facoltà anche alle Province delle Regioni a Statuto Speciale presuppone un coordinamento con le norme dell’ordinamento degli enti locali siciliano che com’è noto gode di copertura statutaria.

Ritengo quindi opportuno che la delibera della Giunta Provinciale, verosimilmente viziata da difetto funzionale di competenza, venga sottoposta a convalida dal Consiglio Provinciale preferibilmente nel contesto dell’adozione del bilancio di previsione per l’anno 2012”.


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