Immigrazione, on.Elio Galvagno (Pd) presenta disegno di legge

“Interventi per l’accoglienza e l’integrazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, coniugate allo sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali”. Con il disegno di legge sull’immigrazione, che vede l’on.Elio Galvagno come primo firmatario, “la Sicilia può diventare esempio virtuoso in tema di accoglienza, in controtendenza alle politiche nazionali e interpretando il sentire comune dei siciliani, che sono storicamente un popolo di migranti. I tragici scontri di Rosarno prima e quelli di Milano poi – dice Elio Galvagno – hanno dimostrato il fallimento definitivo della politica della paura, della legge Bossi-Fini e di un Governo messo sotto scacco da una Lega che è già pronta ad invocare i rastrellamenti. Per Galvagno, “oggi più che mai, se il Paese parla un’altra lingua, e fonda le proprie politiche in materia di immigrazione sui binomi immigrazione-illegalità e immigrazione-respingimento, violentando così la tradizione di accoglienza di un popolo che sa cosa significhi partire per sfuggire alla miseria e alla fame, la Sicilia può e deve imboccare la via opposta. Non si tratta di buonismo – chiarisce il deputato del Pd – ma di senso dello Stato e di rispetto della Costituzione, che impone di accogliere rifugiati politici e richiedenti asilo”.
Obiettivo della proposta, che, se approvata, vedrà la Sicilia tra le prime Regioni a dotarsi di una legge che promuove l’accoglienza e l’inserimento dei rifugiati sul proprio territorio, è di coniugare il fenomeno dell’immigrazione allo sviluppo socio-economico delle comunità locali, mettendo a sistema su tutto il territorio regionale una serie di interventi diretti all’accoglienza e all’integrazione, e definendo così “un vero e proprio sistema regionale integrato di accoglienza. C’è un aspetto sociale ed economico che non bisogna sottovalutare – aggiunge Galvagno – che rende l’accoglienza “conveniente“. Obiettivo che la legge persegue prevedendo, infatti, il finanziamento con risorse regionali e comunitarie dei progetti, presentati da comuni, province ed altre istituzioni, finalizzati all’inserimento socio-lavorativo dei richiedenti asilo e dei rifugiati, soprattutto nei borghi interessati da fenomeni di spopolamento e da particolari sofferenze socio-economiche. Il DDL prevede anche azioni che favoriscano la conoscenza reciproca tra i popoli, considerata “base fondamentale di una convivenza serena“. Nella proposta vi è anche l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni di intolleranza e di razzismo, che hanno contrassegnato negativamente la nostra storia più recente, favorendo un modello culturale alternativo che promuova, con azioni mirate, la conoscenza reciproca tra i popoli, la tutela del diritto d’asilo, la tutela dei diritti umani, il dialogo interculturale e lo sviluppo di modelli di economia solidale nelle comunità locali. “In tale direzione il disegno di legge prevede il sostegno della Regione a enti locali, istituzioni scolastiche, aziende sanitarie, associazioni ed enti operanti nel territorio regionale, che intraprendano percorsi di riqualificazione e di rilancio socio-economico e culturale collegati all’accoglienza, considerato, tra l’altro, che lo Stato Italiano, pur avendo ratificato le convenzioni internazionali in materia, e avendo recepito nel proprio ordinamento le relative direttive dell’Unione Europea, non ha ancora una normativa organica”. Per questo, tra le finalità del DDL vi è proprio che la Regione, nell’ambito delle proprie competenze ed in armonia con i principi costituzionali, concorra alla tutela del diritto d’asilo, “promuovendo interventi specifici per l’accoglienza, la protezione legale e sociale e l’integrazione dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di misure di protezione sussidiaria o umanitaria presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili come i minori, le donne sole, le vittime di tortura o di gravi violenze”.
“Le politiche del governo nazionale, – dice l’On. Galvagno – schiacciate sulle posizioni della Lega Nord, stanno rasentando l’ottusità, costringendo il nostro Paese ad una situazione di isolamento internazionale sempre più preoccupante. Siamo a una sorta di delirio di onnipotenza, che allarma larghi settori della società italiana e che ha visto anche la Chiesa scendere in campo, per chiedere di rivedere le politiche sull’immigrazione e combattere fenomeni dilaganti come la discriminazione, la xenofobia e il razzismo”.
“Per far questo è necessario abbattere i tanti luoghi comuni, – continua il deputato del Pd – che utilizzano la paura in nome della propaganda elettorale, spingendo il nostro Paese, come dimostra la cronaca di questi giorni, in un tunnel davvero pericoloso. Bisogna, invece, e questo è l’obiettivo del DDL, che spero possa trovare il consenso unanime dell’Assemblea regionale, favorire tutti i processi di integrazione, facendo emergere quell’Italia profonda, sempre più ampia, che ha vissuto il confronto con gli immigrati e ha saputo affrontarlo e governarlo. Sono i quartieri, le scuole, le aziende, sono i borghi abbandonati e ripopolati dagli immigrati, sono gli ospedali, le famiglie, le associazioni che hanno sperimentato che mescolati si può vivere meglio. In questo senso la Sicilia è stata ed è terra di frontiera, primo approdo per migliaia di disperati, dimostrando, oggi come nel passato, una sorta di vocazione all’accoglienza.
E la politica – conclude Elio Galvagno – ha il dovere di sostenere e di valorizzare questa Sicilia, della convivenza e dell’integrazione, con interventi concreti in favore di quelle comunità che intendano avviare percorsi di riqualificazione e di rilancio socio-economico e culturale collegati all’accoglienza, sostenendo tutti quei progetti che valorizzino le produzioni artigianali, le competenze e le tradizioni locali, che prevedano programmi di economia cooperativa, forme di commercio equo e solidale, di turismo responsabile, e comunque tutte quelle azioni che siano in grado di declinare una nuova concezione di sviluppo, economico e sociale, in una società multietnica come è quella contemporanea”.

XV LEGISLATURA ARS
DISEGNO DI LEGGE
Presentato dagli on.li Galvagno Michele, Ammatuna Roberto, Gucciardi Baldassare, Rinaldi Francesco
Il 10 febbraio 2010
Interventi per l’accoglienza e l’integrazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, coniugate allo sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali.
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1
(Interventi regionali a sostegno del diritto d’asilo)
1. E’ istituito il sistema regionale integrato di accoglienza dei richiedenti asilo per l’accoglienza, la protezione legale e sociale, l’integrazione nonchè l’inserimento socio-lavorativo, nel rispetto dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di misure di protezione sussidiaria o umanitaria, presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili tra le quali i minori, le donne sole, le vittime di tortura o di gravi violenze.
Art. 2
(Piano regionale dell’ integrazione)
1. Il piano regionale dell’integrazione è lo strumento di programmazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso ha valenza triennale ed è elaborato sulla base dell’evoluzione dell’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati nella Regione, in Italia e nell’Unione Europea e delle misure normative assunte a livello nazionale e comunitario.
2. Il Piano regionale, per ogni annualità, individua le strategie, gli obiettivi, le linee di intervento, i soggetti ammissibili, le risorse finanziarie, tecniche e organizzative e il sistema di monitoraggio e valutazione.
3. Il Piano regionale è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Il Piano regionale è sottoposto ad aggiornamento annuale da effettuarsi da parte della Giunta regionale stessa entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. In sede di prima attuazione, il Piano regionale è trasmesso dalla Giunta regionale alla competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Successivamente si provvede entro sessanta giorni dalla fine del terzo anno di attuazione del Piano.
5. Il Piano è predisposto dagli uffici regionali competenti, in collaborazione con i dipartimenti interessati tenendo conto della programmazione regionale in materia di interventi sociali e sanitari, di formazione e di sviluppo dell’imprenditoria locale.
6. L’efficacia complessiva delle azioni realizzate nel triennio di attuazione del Piano è oggetto di una valutazione da parte dell’amministrazione regionale che tiene conto del rapporto del Comitato dei garanti di cui all’articolo 5 e di quanto emerso dai lavori della conferenza regionale annuale di cui all’articolo 4. Gli interventi realizzati sono valutati sotto il profilo economico, culturale, sanitario, socio-educativo e formativo al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione con particolare riguardo ai risultati ottenuti per favorire l’integrazione dei cittadini stranieri con le locali comunità.
Art. 3
(Tipologia di interventi ammessi)
1. La Regione tramite il Piano regionale dell’integrazione sostiene con priorità interventi, di durata anche pluriennale, in favore di comunità interessate da un crescente spopolamento o che presentano situazioni di particolare sofferenza socio-economico che intendano intraprendere percorsi di riqualificazione e di rilancio socio-economico e culturale collegati all’accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati, e dei titolari di misure di protezione sussidiaria e umanitaria.
2. La Regione sostiene inoltre la produzione e la diffusione di eventi culturali volti a sensibilizzare l’opinione pubblica ad una cultura dell’accoglienza e ad una conoscenza del diritto d’asilo, anche allo scopo di prevenire e contrastare situazioni di intolleranza e razzismo, nonché programmi di formazione rivolti anche agli operatori della pubblica amministrazione nel campo del diritto d’asilo e del diritto dell’immigrazione in generale.
3. Sono titolari degli interventi di cui al comma 1, i Comuni, singoli o associati e le Province regionali. Sono titolari degli interventi di cui al comma 2, nell’ambito delle reciproche competenze, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie e gli altri soggetti pubblici nonché le associazioni ed enti senza scopo di lucro operanti nel territorio regionale. Agli interventi di cui al comma 2 è destinata una quota comunque non superiore al 15% delle risorse finanziarie disponibili.
4. Gli interventi di accoglienza ed inserimento sociale di cui al comma 1 sono dimensionati in modo da risultare congrui e socialmente sostenibili rispetto alle potenzialità, culturali ed economiche del territorio in cui si inseriscono. A tal fine l’amministrazione regionale valuta i progetti che le vengono sottoposti sotto il profilo della loro fattibilità, sostenibilità ed effettiva costruzione di una forte ed estesa rete sociale di interesse e di condivisione delle finalità dell’intervento. È data priorità ai progetti che valorizzino le produzioni artigianali, le competenze e le tradizioni locali, ovvero che prevedano forme di commercio equo e solidale, di turismo responsabile e programmi di economia solidale e cooperativa. Sono in ogni caso esclusi dal finanziamento interventi che non siano frutto di una progettazione complessiva ed integrata che preveda la gestione dell’accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di forme di protezione sussidiaria o umanitaria quale parte integrante di programmi mirati di sviluppo delle comunità locali interessate.
5. Il finanziamento concesso dall’amministrazione regionale è finalizzato a sostenere:
a) la gestione di interventi di accoglienza e di orientamento legale e sociale degli stranieri accolti presso le comunità locali nelle quali si realizzino gli interventi di cui al comma 1;
b) l’avvio di programmi, anche innovativi, di supporto all’inserimento lavorativo, anche tramite la creazione di nuove attività economiche imprenditoriali che coinvolgano direttamente sia i beneficiari dei programmi di accoglienza che la popolazione autoctona;
c) la gestione di interventi di assistenza specifica per i richiedenti asilo, i rifugiati, ed i titolari di protezione sussidiaria ed umanitaria portatori di esigenze particolari ai sensi dell’articolo 8 comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;
d) la realizzazione di interventi volti a sostenere il proseguimento degli studi, il riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli formativi acquisiti nei paesi di origine verso gli stranieri accolti;
e) la ristrutturazione, riqualificazione ed adeguamento, nonché affitto, arredamento e manutenzione delle strutture abitative destinate all’ospitalità;
f) la riqualificazione, l’adeguamento e l’allestimento di strutture destinate a fungere da centri di aggregazione sociale e culturale per gli stranieri accolti e per la comunità locale;
g) la realizzazione di programmi e produzioni culturali, anche plurilingue, ed interventi di formazione e sensibilizzazione.
6. I finanziamenti per gli interventi di cui al comma 5 lettere e) ed f) sono ammessi fino alla misura massima del 40% del contributo concesso. Gli immobili oggetto del finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione decennale.
7. Il finanziamento concesso dall’amministrazione regionale per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non può superare l’80% dell’importo complessivo dell’intervento. Nel caso di programmi di accoglienza di cui comma 1, ammessi al sostegno per la seconda triennalità il finanziamento non può superare il 50%. Il co-finanziamento può consistere in fondi messi a disposizione o in servizi erogati da parte degli enti responsabili dei progetti finanziati, ovvero in fondi erogati dai diversi enti partecipanti.
Art. 4
(Conferenza regionale per l’integrazione)
1. Con cadenza annuale è convocata dal Presidente della regione la Conferenza regionale per l’integrazione per la presentazione dei dati sugli interventi in corso e per favorire la partecipazione ed il confronto tra le istituzioni, enti ed organismi operanti nel settore.

2. I suddetti dati sono trasmessi, entro 30 giorni dallo svolgimento dei lavori della Conferenza di cui al comma 1, dalla Regione ai Consigli territoriali per l’immigrazione, al fine di favorire l’analisi dei bisogni e delle difficoltà dei richiedenti asilo, dei rifugiati, dei titolari di protezione umanitaria e sussidiaria, nonché promuovere ulteriori iniziative di integrazione anche sulla base di proposte di livello regionale.
Art. 5
(Comitato dei garanti)
1. È istituito il Comitato dei garanti per l’attuazione della presente legge con i seguenti compiti:
a) formulare proposte propedeutiche alla stesura del Piano regionale di cui all’articolo 2 e ai suoi aggiornamenti;
b) esprimere una propria valutazione sui progetti e sulle iniziative che gli vengono sottoposte da parte dell’amministrazione regionale. Sono in particolare oggetto di valutazione del Comitato le proposte per la realizzazione dei programmi di cui all’articolo 3 commi 1 e 2, sotto il profilo della coerenza rispetto alle finalità della presente legge e della loro sostenibilità sociale, culturale ed economica;
c) operare un monitoraggio sull’andamento dei progetti finanziati, anche avvalendosi della collaborazione degli uffici regionali competenti;
d) formulare all’amministrazione regionale proposte per lo svolgimento di studi e ricerche sui temi oggetto della presente legge ovvero proposte relative all’adozione di possibili nuovi interventi.
2. Il Comitato, avvalendosi del supporto organizzativo dell’amministrazione regionale e con l’eventuale coinvolgimento delle Università con sede in Sicilia e di enti ed istituti di ricerca regionali o nazionali, opera una propria valutazione sull’attuazione degli interventi e redige un proprio rapporto che trasmette alla competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, contenente anche proposte per la predisposizione del Piano regionale di cui all’articolo 2.
3. Il Comitato esprime le proprie valutazioni e le proprie proposte in piena autonomia, senza alcun vincolo gerarchico o funzionale con l’amministrazione regionale o verso altre amministrazioni.
4. Il Comitato è composto da tre componenti, di cui due designati dall’Assemblea Regionale Siciliana, individuati tra gli enti e le associazioni maggiormente significative sul piano regionale nelle materie attinenti la tutela del diritto d’asilo, la tutela dei diritti umani, il dialogo interculturale, lo sviluppo di modelli di economia solidale nelle comunità locali e nelle relazioni internazionali oltre ad un rappresentante designato dall’UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) che è componente di diritto del Comitato.
5. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della regione, rimane in carica per quattro anni ed è rinnovabile per un solo mandato. In caso di decadenza o di dimissioni anticipate di uno o più componenti, il Presidente della regione provvede con proprio decreto ad una nuova nomina. Il Comitato, che nomina al suo interno un presidente in occasione della sua prima seduta, si riunisce almeno tre volte all’anno ovvero tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario. La convocazione può altresì essere richiesta da almeno due componenti. La partecipazione alle attività del Comitato non dà diritto ad alcun compenso. Ai componenti spetta il rimborso delle spese, documentate, sostenute per le missioni connesse alle attività del Comitato. Gli uffici della Presidenza della regione garantiscono il funzionamento della segreteria organizzativa del Comitato.
Art. 6
(Norme di attuazione)
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, in attuazione del Piano regionale di cui all’articolo 2, gli uffici regionali competenti stabiliscono, con apposite linee guida, le procedure ed i termini per la presentazione dei progetti, nonché i criteri e le modalità di approvazione degli stessi e di erogazione dei contributi.
Art. 7
(Norme finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 si provvede nei limiti delle disponibilità delle risorse regionali, a tal fine destinate con legge di bilancio, statali e comunitarie appositamente assegnate.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, determinati per l’esercizio in corso in euro ………..si provvede con parte delle risorse dell’U.P.B. 4.3.1.5.2., capitolo 215704 del bilancio della Regione per l’anno 2010.
3. Per gli esercizi successivi è autorizzata la spesa annua di euro …. cui si provvede a carico del bilancio per il triennio 2010/2012 accantonamento 1001.
Art. 8
(Norma finale)
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

GALVAGNO
AMMATUNA
GUCCIARDI
RINALDI