Ausiliario del traffico escluso dal full time: il Comune di Valguarnera perde anche in Appello
Valguarnera - 20/05/2026
La Corte d’Appello ha confermato integralmente la sentenza con cui il Tribunale del lavoro di Enna aveva riconosciuto a Giuseppe Cannolo, dipendente del Comune di Valguarnera Caropepe, il diritto alla trasformazione del contratto di lavoro da part time a full time nel profilo di ausiliario del traffico.
Respinti gli appelli
I giudici di secondo grado – presidente Gabriella Canto, consigliere relatore Roberto Rezzonico e consigliere Andrea Salvatore Catalano – hanno respinto gli appelli proposti sia dal Comune sia da Maurizio Draià, confermando la decisione emessa nel maggio scorso dal giudice del lavoro Daniela Francesca Balsamo.
La Corte ha inoltre condannato il Comune di Valguarnera Caropepe al pagamento delle spese processuali del grado d’appello in favore di Cannolo, liquidate in 5.200 euro oltre accessori di legge, compensando invece le spese tra Cannolo e Draià. Disposto anche il pagamento dell’ulteriore contributo unificato a carico degli appellanti.
La vicenda
La vicenda ruota attorno al piano di fabbisogno del personale approvato dal Comune nel 2021, con il quale l’amministrazione aveva programmato la trasformazione di 25 rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno. Tra i posti previsti figurava anche quello di ausiliario del traffico, categoria B.
Secondo quanto stabilito dalla delibera di Giunta municipale, la selezione dei dipendenti da ammettere alla trasformazione del contratto avrebbe dovuto seguire criteri precisi: attingere alle graduatorie approvate negli ultimi cinque anni per i diversi profili professionali interessati.
Cannolo sosteneva di avere pieno diritto al passaggio a full time perché unico dipendente assunto tramite la graduatoria specifica relativa al profilo di ausiliario del traffico nell’ambito della procedura di stabilizzazione del personale precario.
La determina contestata
Successivamente, però, una determina del responsabile del settore Affari generali aveva individuato quale destinatario della trasformazione Maurizio Draià, dipendente inizialmente stabilizzato come collaboratore amministrativo e successivamente inquadrato nel diverso profilo di ausiliario del traffico. Da qui il ricorso davanti al giudice del lavoro.
La sentenza di primo grado
Nella sentenza di primo grado il Tribunale di Enna aveva ritenuto illegittima la determina dirigenziale perché avrebbe modificato i criteri fissati dalla Giunta comunale, introducendo un meccanismo di selezione diverso rispetto a quello originariamente deliberato.
Secondo il giudice, il dirigente non avrebbe potuto reinterpretare o sostituire i criteri stabiliti nell’atto di macro-organizzazione adottato dalla Giunta, che prevedeva invece il riferimento alle graduatorie del relativo profilo professionale.
Per il Tribunale, dunque, il candidato legittimato alla trasformazione del rapporto di lavoro era Cannolo, in quanto unico lavoratore inserito nella graduatoria specifica per ausiliario del traffico approvata nel quinquennio previsto dalla delibera comunale. La sentenza aveva quindi riconosciuto il diritto del dipendente alla trasformazione del contratto a tempo pieno con la stessa decorrenza attribuita al controinteressato, condannando il Comune anche al risarcimento del danno economico subito.
Il risarcimento
Il risarcimento riguarda le differenze retributive maturate tra il trattamento economico percepito per il part time a 18 ore settimanali e quello spettante per il full time a 36 ore, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La decisione era stata impugnata sia dal Comune di Valguarnera Caropepe sia da Draià davanti alla Corte d’Appello, che ora ha però confermato integralmente il pronunciamento del giudice del lavoro ennese, chiudendo almeno per il momento una vicenda amministrativa e giudiziaria che si trascina da diversi anni e che ha avuto al centro l’applicazione dei criteri di selezione nella trasformazione dei contratti del personale comunale.