Lesione diritto all’immagine: Comune di Leonforte condannato a risarcire ViviEnna-ViviSicilia

Premessa la sussistenza, nella fattispecie, della responsabilità precontrattuale del Comune (n.d.r.: Leonforte) convenuto, stante la violazione del precetto di cui all’art. 1337 c.c., con risarcibilità del conseguente danno ai sensi degli artt. 2043 e 2056 c.c.. L’Ente deve essere, per l’effetto, condannato al risarcimento sia per le spese sostenute, sia in relazione alla conseguente lesione del diritto all’immagine costituzionalmente garantito.  … L’Ente deve essere condannato al pagamento, in favore dell’attrice e per le spese esposte causali … oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. … In applicazione del principio di soccombenza, inoltre, condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell’attrice”.

P.Q.M.

Ogni contraria eccezione, deduzione e difesa rigettate, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, in accoglimento alla domanda attorea, condanna il convenuto Comune di Leonforte, in persona del Sindaco pro tempore…”.  

                         

Questa la sentenza pronunciata dal Giudice, dott. Giuseppe Dante Maria Amico, nella causa civile promossa da ViviEnna-ViviSicilia rappresentata e difesa dall’avv. Carmen La Barbera contro il Comune di Leonforte, difeso dall’avv. Benedetto Arangio. La vicenda nasce il 26 giugno 2009 allorquando il Comune incaricava l’editore di ViviEnna a creare il portale internet dello stesso Comune. Successivamente nel mese di luglio il responsabile del settore competente, dr. Salvatore Lo Bartolo, autorizzava per il prelievo dei dati istituzionali per la conseguente pubblicazione la scrivente testata giornalistica, come previsto dalla legge finanziaria del 2009. “Ma con immotivata e-mail (n.d.r.: è scritto nella sentenza) lo stesso Lo Bartolo revocava” nell’agosto 2009 detto prelievo. Sempre nella sentenza viene specificato come la parte attorea ha cercato invano di ottenere i dovuti chiarimenti, inviti rimasti ignorati. Ma la cosa, ancora più “intrigante” accade nel febbraio 2010 quando il Vice Sindaco, dr. Uccio Muratore (n.d.r.: che sin dal Natale del 2008 ha sempre cercato di addivenire ad un accordo di collaborazione), manifestava nuovamente interesse a riavviare la collaborazione, proposta protocollata nel marzo 2010. Per cui mentre il vice Sindaco continuava a sostenere con la parte attorea i rapporti di collaborazione, finanche in occasione della promozione dei festeggiamenti del 400’ di Leonforte, il responsabile del Ced trasferiva il dominio ad altro maintainer, revocando così di fatto l’autorizzazione, senza avvisare la parte attorea  (n.d.r.: dove nel contempo – come si legge in sentenza – era stato già pubblicato ed in linea già da mesi).

 

A seguito di quanto sopra il Direttore responsabile, Giuseppe Primavera, nella consapevolezza che  “le sentenze si rispettano, non si commentano”, fa presente quanto segue:

1)    E’ intenzione dell’Editore, che se l’importo risarcitorio sarà pagato dai cittadini leonfortesi, e non da chi ha causato il danno, detta somma – detratta dalle relative spese – appena incassata sarà devoluta in beneficenza alla stessa Città di Leonforte.

2)    Invita la prossima Amministrazione, in considerazione che si voterà il prossimo maggio, a fare tesoro della politica e azione amministrativa del neo Presidente della Regione, Rosario Crocetta, che ha provveduto da subito a “spostare di posto” molti dirigenti regionali.

UCCIO MURATORE

UCCIO MURATORE

3)    Per il Sig. Vice Sindaco dr. Uccio Muratore – specifichiamo nella qualità – solo una amara e sofferta considerazione, dice un vecchio proverbio sardo: “s’arvure torta non s’aderectat prusu“ (l’albero storto non si raddrizza più), e non si vuole assoltumante inveire nell’aggiungere “Straighten the crooked tree fire” (albero storto lo raddrizza il fuoco) logicamente solo ed esclusivamente politicamente, nulla da eccepire sulla persona.

4) Al Sig. Presidente del Consiglio comunale di rivedere – se ritenuto opportuno – l’art. 33 comma 4 lett. C) del “Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi” approvato con delibera di C.C. n.13 del 25.2.2011, in quanto su specifica richiesta dell’Editore a seguito di detta norma – pur in presenza di un procedimento giudiziario – il dr. Lo Bartolo Salvatore ha scritto: DINIEGO, motivando in quanto non era indicata la motivazione ovvero la specificazione dell’interesse personale, concreto ed attuale.

 
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