Presidente C.c. Agira chiede a Sindaco revoca tariffe TIA, ma Lui non è dipendente ATO rifiuti?

Agira. E’ proprio vero da giorni è diventato l’argomento di grande discussioni non solo nei bar, il mondo politico agirino si sta “divertendo”. E, non si è ancora in campagna elettorale, non osiamo immaginare cosa succederà tra un anno. Logicamente, non si placano anche gli spiriti di protagonismo, di far parlare di se, per potere portare “acqua” al proprio bacino elettorale.
E, si registra anche un intervento del Presidente del Consiglio comunale, il quale ha inviato una nota al Sindaco ed al Segretario comunale che riveste la carica di dirigente del settore economico finanziario di revocare le determini sindacali con le quali sono state stabilite le tariffe TIA e con la quale evidenzia le competenze del Consiglio comunale in materia di determinazione delle tariffe. Non entriamo nel merito, anzi elogiamo la preparazione tecnica e giuridica del Presidente del Consiglio, però una considerazione (la stampa non è solo “passa veline” come vorrebbe qualcuno) ma ogni tanto “permettete” possa dire anche la sua. In questa vicenda non sarebbe stato meglio che a fare la richiesta, in considerazione che il Presidente del Consiglio comunale è dipendente dell’ATO Rifiuti (pur se la legge –sembra- lo consente a potere trattare l’argomento) per una questione di “deontologia” ed opportunità poteva far fare al Suo vice o –principalmente- a tutto il Consiglio comunale? E’ anche vero che in questo caso sta cercando di fare gli interessi dei cittadini, ne prendiamo atto, e per tale motivo e per dovere di informazione rendiamo note le Sue considerazioni nella nota inviata al Sindaco ed al Segretario:

“L’art. 32 della l. n. 142/1990 (così come recepito nella Regione Siciliana anche a seguito delle modifiche apportate dall’art. 78 della L. r. 10/93 e dall’art. 45 della L.r. 26/93 come integrato dall’art. 2, comma 3, della L. r. 4/96) espressamente inserisce tra le competenze del Consiglio Comunale “l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi” precisando, al comma 3, che le deliberazioni in ordine agli argomenti di competenza del Consiglio comunale non possono essere adottate in via d’urgenza da altro organo dell’ente locale”.
Secondo il Presidente del Consiglio comunale, per vizi di incompetenza eventuali ricorsi dei cittadini potrebbero essere accolti favorevolmente dalla commissione tributaria.
“Occorre evidenziare, altresì, che il Consiglio comunale, secondo l’elencazione tassativa fattane all’art. 42 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267, è competente all’adozione degli atti fondamentali che caratterizzano l’indirizzo politico-amministrativo dell’ente, tra cui sono compresi gli atti a contenuto programmatico e regolamentare, mentre alla Giunta comunale, invece, in forza del successivo art. 48 spetta l’adozione di tutti gli atti che costituiscono espressione della funzione di governo e che non competano ad altri organi, a seguito del Decreto Legge 30/09/2005, n. 203, – continua il presidente Luigi Manno – convertito con modifiche nella legge 2/12/2005, n. 248, è stato modificato l’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, il quale, al comma 2°, comprende ora nel novero dei tributi il “canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani”. Quindi è impensabile che la quantificazione di un tributo locale venga sostanzialmente sottratta alla decisione del Consiglio Comunale e, dunque, alla naturale sede rappresentativa della collettività”.
Nella comunicazione del Presidente del Consiglio comunale viene ha evidenziato la non retroattività dei tributi.
“Per il Tar Sicilia le delibere con le quali i comuni fissano le tariffe per la Tarsu o la Tia, se risultano tardive, non possono “essere retroattivamente applicate”. In questi casi, quindi, devono “intendersi prorogati i precedenti piani tariffari o i precedenti regimi”. L’applicazione retroattiva, in effetti, si pone in contrasto con i principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente. Del resto, l’articolo 3 della legge 212/2000 stabilisce che le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo e che, relativamente ai tributi periodici, le modifiche si applicano solo dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle norme che le prevedono”.
Alla nota il Presidente del consiglio ha allegato un parere legale ad un quesito dove si evince che “Il Consiglio comunale è competente in via esclusiva non solo per l’istituzione, ma anche per l’adeguamento delle tariffe, sia perché l’enunciato normativo non consente alcuna discriminazione sia in quanto anche l’adeguamento implica l’esercizio di un potere impositivo attribuito dalla legge in via esclusiva all’organo comunale rappresentativo. La determinazione della tariffa costituisce un atto di carattere generale ed astratto e, conseguentemente, rientra negli atti di carattere regolamentare, comunque espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, che costituisce l’organo di massima rappresentatività in sede locale, con già evidenziata simmetria con il disposto dell’art. 23 della Costituzione. La determinazione del Sindaco in materia deve essere quindi annullata”.