Leonforte: Per il C.c. Vanadia indispensabile l’ordinanza contingibile e urgente a difesa dell’ F.B.C.

leonforte ospedaleLeonforte. Nella seduta del c.c. dello scorso martedì, interrotto per protesta contro il piano aziendale sulla rete ospedaliera provinciale, il consigliere del gruppo Progettare Futuro, Pietro Vanadia, ha enucleato in un lungo e dettagliato intervento quanto è ancora possibile fare a difesa dell’Ospedale FBC. “In alcuni comuni, la battaglia per salvare i piccoli ospedali dai tagli spregiudicati è attualmente in corso ed in taluni casi ha avuto esito positivo. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha recentemente salvato il Pronto Soccorso e le attività di emergenza sospendendo gli effetti dei decreti sulla rete ospedaliera del Lazio riguardanti i piccoli comuni di Bracciano, Trevigniano Romano e Manziana accogliendo i numerosi profili di illegittimità indicati nel ricorso. Stesso discorso nel Comune di Frascati: il Tar Lazio prima e il Consiglio di Stato poi hanno bocciato la riorganizzazione pensata dalla Regione nei confronti del predetto comune confermando quanto fosse illogica e sconveniente la chiusura del Pronto Soccorso, presidio strategico e come tale da non chiudere. Un importante precedente giuridico è rappresentato, inoltre, dal Tar Abruzzo e dal Consiglio di Stato che recentemente hanno salvato dalla chiusura il Pronto Soccorso di alcuni comuni abruzzesi Tagliacozzo, Pescina e Guardiagrele. Anche sull’Ospedale di Tagliacozzo, cosi come per il nostro nosocomio, era caduta la scure della spending review e anche in quel centro era stata decisa dall’alto la chiusura del Pronto Soccorso. Secondo il Tar, costretto dalla Regione a pronunciarsi con più provvedimenti, la chiusura dei piccoli ospedali va contro i diritti dell’uomo e, nel tentativo di risanare i conti, il programma operativo di rientro non tiene in considerazione il diritto della salute dei cittadini di cui all’art. 32 della nostra Costituzione. Per i giudici amministrativi abruzzesi, la norma del governo si pone in contrasto con alcuni articoli della Costituzione nonché con la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo. Contro la decisione del Tar, la Regione Abruzzo aveva adottato un nuovo atto aziendale che riguardava “i provvedimenti tecnici attuativi per la razionalizzazione della rete ospedaliera”, contenuti nel programma operativo: il nosocomio di Tagliacozzo veniva trasformato in un P.T.A. (presidio territoriale di assistenza) privo persino, come il nostro, di pronto soccorso. Contro tale atto, veniva proposto, dunque, l’ennesimo ricorso al Tar che dava ragione ai ricorrenti sostenendo che “è necessario assicurare la piena funzionalità del pronto soccorso” (ivi compresa l’occorrente attrezzatura tecnologica per una diagnostica di primo intervento). La Regione propone ricorso al Consiglio di Stato che decide di salvare Ospedale e Pronto Soccorso. L’Ospedale di Tagliacozzo per ben quattro volte è stato riportato in vita dalle ordinanze dei giudici amministrativi. Cosi come anche per gli ospedali di Guardiagrele e Pescina laddove i giudici hanno sancito un principio giuridico fondamentale: esiste un diritto costituzionale alla salute che non può essere negato. I casi citati sono destinati a far da apripista ad una serie di ricorsi, da parte di quei tanti piccoli centri, come il Comune di Leonforte, che stanno subendo il depauperamento delle loro strutture; decisioni storiche che costituiscono principi giurisprudenziali al quale potrebbe rifarsi anche il nostro ospedale ormai prossimo alla chiusura”.  Vanadia ha, in ultimo, citato  il caso del  Comune di Giarre che ha promosso,nel mese di luglio 2015, un ricorso al Tar per ottenere l’annullamento della delibera dell’Asp del 20 aprile scorso che ha chiuso il pronto soccorso, e sul quale si attende pronuncia.
Sul ruolo dell’ASP il consigliere è poi stato chiaro “Chi ha guidato l’ASP di Enna in questi anni ha depotenziato progressivamente l’ospedale di Leonforte, trasferendo tutto quello che si poteva trasferire a favore delle altre strutture limitrofe e creando così, ad hoc, le condizioni per addivenire, nel momento dell’applicazione del riordino, a delle scelte che fossero ormai quasi obbligate, disattendendo integralmente i criteri ispiratori della stessa riforma (densità demografica, condizioni di viabilità e distanza chilometrica dall’ospedale più vicino) e non tenendo, quindi, conto delle esigenze reali del territorio. Nell’attesa di conoscere l’esito degli esposti alla Procura della Repubblica e del ricorso amministrativo promosso dal nostro ente, va promossa una ulteriore azione legale contro l’Asp nella quale chiedere, in primis, la sospensiva del provvedimento del Direttore Generale e contestare i criteri e le norme a cui l’atto aziendale fa riferimento, mettendo in luce le contraddizioni e tutto ciò che non è stato applicato in palese violazione di legge (art. 3 e 32 della Costituzione)”. E sulle ordinanze contingibili e urgenti Vanadia ha infine detto: “Attraverso l’ordinanza, giustificata dalla situazione di criticità ed emergenza che si andrà a determinare, il Sindaco può esercitare i poteri sostitutivi di fronte all’inerzia  degli organismi preposti. E attraverso tale strumento si può bloccare, seppur temporaneamente, il tentativo di ridimensionamento e declassamento della struttura, ordinando alla direzione generale di astenersi dall’adottare atti gestionali di disattivazione o riduzione delle unità operative del nostro predetto ospedale, di chiusura del pronto soccorso. Tale strumento, previsto dagli artt. 50, commi 5 e 6, e 54, co. 4, del D.lgs. n. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.), quando mira alla tutela della salute pubblica locale, può essere adottato non solo per porre rimedio a danni alla salute già verificatisi, ma anche e soprattutto per evitare che il danno si verifichi (cfr., Consiglio di Stato, sent. n. 1678/03 e Tar di Bari, sent. n. 1001/08). L’ordinanza non è uno strumento inutile destinato ad essere annullato se impugnato dal direttore generale dell’Asp; in primis, il Direttore deve dare incarico legale ed impugnare l’ordinanza, in secondo luogo non è dato sapere a priori, se il Tar accoglie o rigetta l’impugnazione della direzione generale, in terzo luogo possono emettere ordinanze anche gli altri sindaci del comprensorio e rafforzare la battaglia politica e giuridica. Non sempre, infatti, all’ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco fa seguito il ricorso da parte della direzione generale: a titolo esemplificativo, cito il caso di Mirabella Imbaccari dove il Sindaco, attuale onorevole all’Ars, emise anni fa un provvedimento d’urgenza per ripristinare il poliambulatorio senza subire, tuttavia, alcuna impugnazione del provvedimento”.

Livia D’Alotto