Tarsu 2010 Commissione Tributaria accoglie ricorso promosso da cittadino ennese

TARSU 2010Enna. Importantissima sentenza della Commissione tributaria provinciale, quella emessa lo scorso 8 luglio. Chiamati a pronunciarsi su un avviso di pagamento emesso dal Comune di Enna per il pagamento della Tarsu per l’anno 2010, i giudici tributari hanno accolto il ricorso promosso da un cittadino ennese e annullato l’imposizione: è l’ennesima sentenza che sancisce l’illegittimità delle tariffe a suo tempo approvate. La sentenza si segnala in quanto si pronuncia sulla tardività con la quale il Consiglio comunale ha ratificato la delibera di Giunta municipale (organo incompetente) n. 83 del 20 aprile 2010, con la quale sono state determinate le tariffe 2010. Ad annunciarlo è il presidente del Centro studi “sen. Antonio Romano”, Mario Orlando. “Il pronunciamento –dice Orlando- ripercorre i tratti salienti della vicenda ed ha statuito che la deliberazione della G.M. riguardo alle tariffe 2010 è da ritenersi illegittima anche se è stata ratificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 16 maggio 2011”. Termine quest’ultimo ritenuto ragionevole da parte del Comune, confortato da alcune sentenze favorevoli della Commissione tributaria regionale che sostiene che “il Consiglio comunale di Enna, essendo all’epoca ente in stato di dissesto, non avrebbe leso il generale principio di irretroattività delle disposizioni in materia tributaria, stante che il potere di approvare le nuove aliquote Tarsu oltre il termine di legge sarebbe previsto dall’art. 69 comma 3 del D.lgs 507/93”. “Seppur autorevolmente sostenuto –sostiene invece la Commissione provinciale- l’assunto non è convincente” per un duplice ordine di ragioni. “Innanzitutto perché nessun aumento della tariffa Tarsu è ammissibile dopo l’approvazione del bilancio preventivo, stabilito in via ordinaria entro il 31 dicembre. Ne, in senso contrario, appare condivisibile l’assunto della Commissione tributaria regionale che valorizza il dato del dissesto del Comune di Enna dandogli il potere sostanzialmente senza limiti di tempo di apportare aumenti e diminuzioni tariffa Tarsu. Interpretazione peraltro -sottolinea la Commissione provinciale- smentita dal parere della Corte dei Conti in sede consultiva, che ha risposto in maniera negativa proprio alla richiesta del Comune di Enna in merito alla possibilità, per un ente in dissestato, di rideterminare le aliquote inerenti la Tarsu”. La seconda considerazione che ha indotto la Commissione provinciale, citando alcune sentenze della Cassazione e lo Statuto dei contribuenti, “a ritenere che la delibera di ratifica” non è in “alcun modo da qualificarsi come avvenuta entro un termine ragionevole, attiene al fatto che il Consiglio comunale, intervenendo a determinare nel 2011e tariffe Tarsu 2010, ha violato il principio secondo cui la norma tributaria non ha di solito effetto retroattivo”.

Giacomo Lisacchi