Commissione tributaria regionale di Palermo: Enna Tarsu 2009 è illegettima

Non c’è tregua nella guerra tra il Comune di Enna e i cittadini per quanto riguarda la tassa sui rifiuti urbani. Un conflitto che dura ormai da anni, scandito a colpi di contenziosi e polemiche che, stando alle numerose sentenze, l’amministrazione perde regolarmente. Insomma, pare che il Comune non ne «azzecchi» una e quindi soccomba sempre.
«A dare ragione, questa volta – dice il presidente del Centro studi sen. Antonio Romano, Mario Orlando – a una cittadina che aveva contestato l’avviso di pagamento della Tarsu 2009, è la Commissione tributaria regionale di Palermo, sezione staccata di Caltanissetta (sentenza n. 86/21/2013). Avviso di pagamento dichiarato illegittimo in quanto la tariffa della tassa era stata deliberata dalla Giunta municipale nel maggio 2010 e solo successivamente (16 maggio 2011) era stata ratificata dal Consiglio comunale che voleva così sanare il vizio di incompetenza di cui era affetta. Il ricorso proposto da T. A. in appello – spiega Orlando – era rivolto per chiedere l’annullamento della sentenza n. 289/1/12 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Enna, la quale pur ritenendo illegittimo il provvedimento della Giunta municipale annullava parzialmente l’atto impugnato disponendo di pagare la Tarsu in base all’ultima aliquota, legittimamente approvata e relativa all’anno 2003».
Una sentenza non condivisa da T. A. che riteneva che i giudici della Ctp di Enna avevano «emesso una pronuncia che va oltre il richiesto». Da qui l’appello alla Comissione tributaria regionale che ha ribadito che la competenza in materia tariffaria è del Consiglio comunale e non della Giunta; che secondo quando deliberato dalla Corte dei conti, «il Comune di Enna, ente dissestato, non può rideterminare le aliquote inerenti la tassa rifiuti successivamente al termine previsto»; che «la delibera… sulla quale si basa l’avviso di liquidazione impugnato, è illegittima, in quanto viziata da incompetenza funzionale dell’organo deliberante»; che «è altresì illegittima la delibera del Consiglio comunale di ratifica della precedente determinazione della Giunts municipale in quanto non può esplicare gli effetti sananti, sia per il principio di irretroattività, sia perché non può intervinire a sanare un atto che è nullo ab origine per incompetenza funzionale dell’organo che lo ha emesso».
Infine, la «Commissione tributaria regionale precisa che, per giurisprudenza consolidata, si ha vizio di ultrapetizione quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto».
«È dunque fondato – si legge nella sentenza – l’appello proposto da T. A., in quanto la Commissione tributaria provinciale era chiamata soltanto a sindacare la legittimità dell’avviso di pagamento, e quindi è andata» oltre i limiti «nel momento in cui ha dichiarato applicabile la tariffa del 2003».
Giacomo Lisacchi