Enna. Aggredì passante e poi aggredì carabinieri: condannato a 10 mesi

Enna. Salvatore Cutaia, 49 anni, è stato condannato a dieci messi di reclusione perché il 6 agosto scorso aveva preso per il collo un passante nella centralissima piazza Vittorio Emanuele e, a seguito dell’intervento dei carabinieri per bloccarlo, si era voltato contro di loro, poi, giunto in caserma aveva anche distrutto la camera di sicurezza. La sentenza è stato emessa dal giudice monocratico Vittorio La Placa, nonostante il commerciante aggredito abbia ritirato la denuncia. Cutaia, nel contrasto con i carabinieri, avrebbe preso a calci e pugni un maresciallo dei carabinieri, dopo aver aggredito, senza giustificato motivo, un commerciante. L’accusa nei suoi confronti era di minacce e violenza a pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, inoltre è stato condannato per violazione della sorveglianza speciale. Il giudice non ha proceduto per l’aggressione al maresciallo dei carabinieri perché lo stesso non aveva sporto denuncia, limitandosi all’arresto in flagranza per violenza e minacce a pubblico ufficiale e delle lesioni per difetto di querela. Salvatore Cutaia è stato difeso dall’avv. Andrea Di Salvo.

Riceviamo in data 14 febbraio 2014 e pubblichiamo da parte dell’Avv. Andrea Di Salco:
Sentenza del 11 FEBBRAIO 2014, la CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA, Presidente Dr. Aloisi, a latere D.ssa Occhipinti e Dr. Tona, ha annullato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Enna nei confronti di CUTAIA SALVATORE il 7 GENNAIO 2013.
Il motivo è di tipo procedurale: nella sentenza l’imputato, SORVEGLIATO SPECIALE CON OBBLIGO DI SOGGIORNO, era stato condannato a MESI QUATTRO DI ARRESTO, per violazione di misura di prevenzione e quindi violazione dell’ART 9 COMMA 1 L. 1423/1956.
Tuttavia, nella rubrica della sentenza sono indicati due capi d’imputazione completamente diversi (dovuti a refuso con altra sentenza), individuandosi le imputazioni in due episodi di resistenza a pubblico ufficiale.
La procura della Repubblica (in personale del Procuratore della Repubblica) aveva individuato l’errore ed aveva chiesto al Tribunale di Enna di procedere ad errore materiale e il Tribunale, con ordinanza del 8 Aprile 2013 (all. 2) aveva provveduto a tanto.
La Corte d’Appello, però, ha accolto la tesi difensiva secondo cui non si tratta di errore materiale ma di vizio di forma comportante la nullità assoluta della Sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra imputazione e condanna, che non consente, ad avviso dello scrivente, di difendersi compiutamente dal momento che le motivazioni sono TOTALMENTE ESTRANEE AI FATTI INDICATI IN SENTENZA.
Pertanto, per il “cavillo” suddetto, la Corte d’Appello ha dovuto rinviare gli atti al Tribunale di Enna perché si rifaccia il processo di primo grado.
Tanto dovevo per i rapporti di cordialità intercorsi con Codesta Spett.le testata giornalistica, sempre attenta alle vicende giudiziarie del nostro Distretto di Corte d’Appello.