Processo Seminara da rifare, ritenuto il capo della famiglia di Cosa Nostra ennese
Enna-Cronaca - 10/10/2013
Tutto da rifare il processo a Turi Seminara, quello che viene ritenuto il capo della famiglia di Cosa Nostra presunto di Enna. Lo ha deciso la Corte di Cassazione perché l’imputato e gli avvocati difensori non hanno avuto, nonostante la richiesta una copia dei file audio delle intercettazioni del procedimento penale nei quali si è sotto processo; questo per i giudici della Cassazione è un “diritto incomprimibile” della difesa, la cui violazione porta all’annullamento con rinvio della condanna, anche nel caso in cui siano stati forniti i brogliacci delle captazioni. In base a questo principio, la Suprema Corte nella sentenza 41362 della Sesta sezione penale, depositata qualche giorno fa e relativa all’udienza dello scorso 11 luglio, ha accolto il ricorso del presunto reggente della provincia di Enna Turi Seminara e del suo braccio destro Gaetano Drago contro le condanne, rispettivamente a otto e sei anni di reclusione, emesse a loro carico dalla Corte di Appello di Caltanissetta, il 17 luglio del 2012, a seguito di rito abbreviato innanzi al gup nisseno conclusosi l’11 ottobre 2010. In questa vicenda, la Cassazione ha osservato che in maniera “speculativa” interessata, i difensori dei due imputati hanno fatto in modo di non chiedere tempestivamente copia dei file pur sapendo che il Gup aveva posto tale ascolto a condizione dell’abbreviato. Il gup aveva anche stabilito che le difese dovevano indicare i file dei quali intendevano avere copia, una condizione non accettabile dalla Cassazione perchè prima dell’ascolto la difesa non può sapere che cosa vuole riscontrare. Rilevano i giudici romani che “una volta subordinato l’abbreviato alla facoltà per i difensori di ascoltare le registrazioni, in ogni caso, si sarebbe concretata la violazione del diritto alla difesa. La violazione del diritto all’ascolto delle registrazioni e quello legato alla copia dei file audio dà luogo insiste la Cassazione, ad una compressione del diritto di difesa tale da concretare una nullità di ordine generale a regime intermedio,che trattandosi di “nullità concernente” le prove, produce ”invalidità” della sola sentenza di appello. Viene così scongiurata “la regressione del procedimento allo stadio ed al grado nel quale si è cristallizzato il vizio invalidante”. Con questo procedimento il processo non riparte da zero, e si può quindi salvare anche perchè ci sono solo due imputati.