Forestali. Codires: diritti lesi a danno dei lavoratori

Non si spengono le polemiche sulla legge di stabilità votata dal Governo regionale, nella parte che ha stravolto lo “Status” dei Forestali Siciliani ed in particolare nella riscrittura dell’art. 12 per la formazione dei contingenti e delle graduatorie. Il Parlamento nella stesura della legge, accusa pure la Codires, non avrebbe tenuto conto dell’anzianità di servizio previsto dall’art. 49 della legge regionale 19/96. A sollevare l’indignazione è il segretario regionale di categoria della Codires Enrico Scozzarella che parla di diritti lesi e ingiustizie perpetrate a danno dei lavoratori. “Il Parlamento siciliano con la complicità dell’Assessore Cartabellotta- afferma Enrico Scozzarella- hanno deciso che i lavoratori vengono inseriti in un’unica graduatoria distrettuale secondo i criteri dell’art. 48 legge regionale 16/96. Quando saranno approvate le graduatorie dagli Uffici Provinciali del lavoro con la complicità delle commissioni MOA, con l’applicazione dell’art. 48, si registreranno tali e tante di quelle ingiustizie nei confronti dei lavoratori che ledono diritti acquisti durante gli anni maturati di anzianità di lavoro. Per tale ragione si attiveranno contenziosi legali a discapito sempre e comunque dei lavoratori forestali.” A riprova Scozzarella espone l’art. 48 della legge regionale 16/96 che recita: “1. Il contingente distrettuale della fascia di garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative è formato dal personale già inserito nella suddetta fascia. Conseguono altresì l’inserimento nella suddetta fascia gli operai già iscritti nella fascia di centouno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell’anzianità di iscrizione in tale fascia e, a parità di anzianità, della maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici.
2. Al completamento del contingente distrettuale, si provvede con gli operai già iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo la graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1.
3. L’appartenenza al contingente di cui al comma 1 è incompatibile con l’iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.
4. Il contingente distrettuale della fascia occupazionale di centouno giornate lavorative è formato dai lavoratori forestali
già inseriti nella predetta fascia e, a completamento del contingente, con gli operai iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1.
5. Esauriti gli operai appartenenti alla fascia delle cinquantuno giornate lavorative, si provvede al completamento del contingente con operai fuori fascia e inclusi nella graduatoria unica di cui all’articolo 49“.

Rino Caltagirone