Enna. Dossier su: “gestione servizio rifiuti dalla costituzione degli Ato ad oggi e problematica bollette”

ato_rifiuti ennaUna odissea sulla quale non si intravede la fine, carte bollate, guerra di nervi, speculazioni politiche, ma il carrozzone continua in modo imperterrito a rimanere in piedi con cinismo e senza pietà, tanto a pagare sono sempre i soliti fessi. Una gestione sciagurata quella dei rifiuti in provincia di Enna sulla quale si è perso il senso del pudore e delle proporzioni senza ricevere in cambio un servizio decoroso. Molti comuni della provincia Enna sono sull’orlo del collasso e rischiano il default ma non si riesce a trovare il bandolo della matassa per venire fuori da questa dolorosa vicenda. I Sindaci che sono gli azionisti di maggioranza della Società solo ora alzano la voce e si accorgono che il sistema così com’è non va e non potrà andare. Solo ora e chissà perché! Associazioni di consumatori e Comitati cittadini da anni gridano allo scandalo rimanendo inascoltati. Adesso il coordinatore provinciale dei Comitati cittadini Carlo Garofalo, citando varie sentenze, ha confezionato un dossier che ha inviato a tutte le istituzioni politiche regionali e provinciali, al Prefetto di Enna, alla Procura della Repubblica di Enna e alla Procure generale della Corte dei Conti dal titolo: “la gestione del servizio dei rifiuti in provincia di Enna dalla costituzione degli Ato ad oggi e problematica posta dalle bollette Tia 2006-2007“.
(prefazione a cura di Rino Caltagirone)
Eccolo:

Nello scorso mese di Gennaio alla gran parte dei cittadini/utenti della Provincia di Enna sono state recapitate le bollette relative alla TIA 2007, anche al cittadino che aveva a suo tempo presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale indipendentemente dal fatto che aveva avuto una sentenza favorevole passata in giudicato. Assieme a tale bolletta, c’è una nota di credito che annulla la precedente fattura emessa nel 2008, con la quale si storna l’IVA, in violazione dell’art. 26 del DPR 633/72.

Le suddette bollette seguono, a distanza di oltre un anno, le bollette relative alla TIA 2006, notificate nel mese di dicembre 2012 e per le quali i Commissari Liquidatori, dopo le insistenze dei Comitati Cittadini, Associazioni e Contribuenti, procedettero alla sospensione, su invito dell’Ass. Regionale Marino.

L’invito rivolto ai Commissari Liquidatori da parte dell’Assessore Marino era giustificato dal fatto di evitare “contenzioso massivo” e pertanto si ammetteva che c’era qualche fondamento sulla illegittimità di tali atti.

Purtroppo, l’intervento dell’Assessore Marino, finalizzato alla costituzione di un Tavolo Tecnico che affrontasse la questione e potesse dare una soluzione, è rimasto fino al mese di novembre solo sulla carta ed i Commissari Liquidatori nello scorso mese di ottobre, dopo due lettere di invito inviate allo stesso Assessore, hanno proceduto alla revoca della sospensiva.

Nel mese di novembre, su nostro reiterato invito, si è tenuto un incontro tra comitati, Sindaci e Commissari Liquidatori, alla presenza del Direttore dell’Assessorato, Dr Marco Lupo.

In quella sede si concorda che le parti redigano e trasmettano all’Assessorato una dettagliata relazione sul problema delle bollette e lo stesso si farà carico di trovare una soluzione legale. Di quella riunione e delle relazioni inviate, non si sa nulla, se non l’ultima iniziativa intrapresa dai Commissari e cioè l’invio delle bollette per l’anno 2007.

La vicenda lascia tutti quanti sgomenti, compresi noi, rappresentanti dei Comitati Cittadini Ennesi e di varie Associazioni di Consumatori, perché ancora una volta ci vediamo costretti ad assistere ad un’azione di forza che vede, tristemente, destinataria la collettività della Provincia, vessata e tartassata da atti che sono stati, sempre, illegittimi e continuano ad esserlo e contro i quali i cittadini debbono sopportare costi non indifferenti per difendersi nelle sedi opportune (Commissione Tributaria).

È da sottolineare che sulla vicenda TIA 2007 si sono tenute diverse assemblee dei soci dell’ATO  convocate dai Commissari Liquidatori, su richiesta di diversi Sindaci (era ora!!).

Purtroppo le decisioni assunte dagli stessi Commissari, su sollecitazione dei Sindaci, ci lasciano perplessi. Infatti, questi, hanno revocato le bollette relative alla TIA 2006 e 2007 per tutti quei Comuni ove la TIA non era stata istituita (Enna e Barrafranca), riservandosi di fare una verifica per il resto dei Comuni.

Tale decisione ci lascia perplessi, in quanto la nota sentenza n. 48/09  del CGA di Palermo tra le varie decisioni sancisce che in Sicilia, fino a quando non saranno emessi i decreti attuativi al decreto sull’ambiente, vige la TARSU e pertanto tutte le eventuali delibere fatte dai Consigli Comunali negli anni precedenti che deliberavano la tariffa con il metodo della TIA, sono illegittime.

Queste mancate decisioni o l’incertezza causata da atti poco chiari e spesso in contrasto con la normativa generale, hanno causato uno stato di sfiducia da parte degli utenti e certamente, di conseguenza, uno situazione di gravità finanziaria per il settore dei rifiuti.

Per comprendere la gravità di quanto sta accadendo ed è accaduto, è necessario ripercorrere le tappe storiche relative alla vicenda della tariffa negli anni.

Il primo anno che fu prodotta la determinazione e la conseguente richiesta di pagamento della tariffa è relativo al 2004, che coincide con il passaggio del servizio dai Comuni all’ATO.

In detto anno è l’Assemblea dei Sindaci dell’ATO a determinare la tariffa e quando gli stessi si accorgono di avere sbagliato, fanno sanare, a loro modo, con una determina dell’allora Commissario Straordinario per i Rifiuti in Sicilia, On. Cuffaro, l’irregolarità che comunque non sfugge alla Commissione Tributaria di Enna che accoglie i ricorsi di quei cittadini che iniziano a contestare le illegittimità.

Per l’anno 2005, l’ATO redige un piano economico finanziario che poi cala in ciascun Comune e chiede ai rispettivi Consigli Comunali la relativa approvazione. Eccetto il Comune di Piazza Armerina che delibera per tempo il costo del servizio e la relativa tariffa, (TIA), ma dimentica nella fretta di istituire ufficialmente ed ai sensi di legge la nuova tariffa e di conseguenza approvare il relativo regolamento, tutti gli altri Comuni deliberano il costo del servizio e la tariffa solo dopo che erano scaduti i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione (30 giungo 2005). Parecchi Comuni, incontrando difficoltà politiche nel far approvare la tariffa ed il costo, approvano, illegittimamente con Ordinanze dei Sindaci o delibere della Giunta Municipale o non approvano del tutto (leggi: Barrafranca).

Le difficoltà derivano dall’aumento notevole del costo del servizio rispetto all’anno precedente, dovuto a due fattori importanti: da un lato in parecchi Comuni veniva meno il contributo che lo stesso Comune aveva garantito fino all’anno precedente (in certi casi anche il 50%) e dall’altro il notevole lievitare dei costi, dovuto essenzialmente alla crescita occupazionale degli occupati nel settore, soprattutto a livello di tecnici, impiegati e dirigenti (su questo aspetto ci soffermeremo in altra parte della relazione).

Poiché per l’anno 2005 si erano incontrate tutte queste difficoltà, per gli anni 2006 e 2007 con la delibera del 11/12/2006 pensò bene l’Assemblea dei Sindaci dell’ATO di rideterminare e stabilire la tariffa per tali anni con proprio deliberato, assumendosi l’onere di bollettare e riscuotere.

In questo contesto venivano meno tutti i poteri dei Comuni, venivano esautorati i Consigli Comunali e addirittura nella gran parte dei bilanci dei Comuni non venivano aperti capitoli di giro per tale servizio.

Assistiamo, pertanto, alla fase storica che i Sindaci se ne sono lavate le mani in tutti i sensi, non pensando che tale comportamento, illegittimo, si poteva ritorcere contro le collettività amministrate, non solo in termini politici, ma anche in termini di servizio, di igiene, ecc.

In questa fase si viola anche il principio, previsto dalla stessa legge, secondo il quale il passaggio dalla TARSU alla TIA doveva avvenire in modo graduale, che secondo la nostra interpretazione significava che l’adeguamento annuale della tariffa, posto a totale carico degli utenti, doveva avvenire gradualmente.

La delibera, palesemente illegittima, veniva impugnata dai Comitati Cittadini, tramite un’Associazione di Consumatori, davanti al TAR di Catania, che non concedeva la sospensiva. Esito favorevole aveva invece l’appello proposto al CGA, che con sentenza n. 48/2009 decretava la illegittimità della tariffa così approvata dai Sindaci riuniti presso l’ATO e al contempo decretava la illegittimità dell’affidamento in house del servizio e la illegittimità dell’affidamento a Serit Sicilia S.p.A. per la riscossione del ruolo.

Con detta sentenza, il CGA di Palermo acclarava che la competenza per la determinazione  del costo del servizio e la relativa tariffa è esclusiva del Consiglio Comunale, che, pertanto, dovrà approvarla entro la data di approvazione dei bilanci di previsione e principio ancora più importante è che in Sicilia e fino a quando non vengono approvati i decreti attuativi della legge 152/2006 vige la TARSU.

Contestualmente alla pronuncia del Giudice Amministrativo sono stati presentati migliaia di ricorsi davanti al Giudice Tributario con i quali i cittadini, assistiti dai Comitati Cittadini e da diverse Associazioni di Consumatori, impugnavano prima le bollette e poi le cartelle esattoriali contenenti la Tassa Rifiuti 2006 e 2007. I ricorsi hanno avuto tutti esito favorevole per i contribuenti, posto che le bollette costituivano diretta promanazione della delibera dei Sindaci, dichiarata illegittima dal CGA. Oltretutto in ogni sentenza della Commissione Tributaria, l’ATO è stato condannato alle spese legali, somme mai recuperate dai contribuenti ricorrenti e somme che probabilmente non sono iscritte nei bilanci dello stesso ATO.

Omissivo, a nostro modo di vedere, è stato l’atteggiamento condotto – nonostante l’esito chiaro ed inequivocabile del contenzioso amministrativo – da parte di EnnaEuno spa, che, avendo dato oltretutto incarico alla SERIT Sicilia spa di riscuotere coattivamente il credito, nulla ha fatto per sanare il proprio operato: non ha annullato in autotutela le bollette emesse sulla base della delibera dei sindaci; non ha autorizzato la SERIT ad operare gli sgravi del ruolo esattoriale relativamente alla TARSU 2006 e 2007, non ha sollevato dall’incarico di gestione del servizio la società nel frattempo subentrata, Sicilia Ambiente spa, che ha continuato ad operare indisturbata per un primo periodo e successivamente con ordinanze di proroga.

In questo contesto non è da meno il comportamento dei Sindaci, quali rappresentanti di un Ente che partecipa nell’ATO ed in quanto tale partecipa al rischio ed alle eventuali perdite, non solo dovute alla cattiva gestione, ma anche alla mancata riscossione.

Non riusciamo a capire come mai nessuno, di questi Signori, ha mai preso l’iniziativa, all’indomani della sentenza del CGA per vedere come era possibile recuperare la riscossione per gli anni 2006 e 2007.

Dall’anno 2009, finalmente, le competenze sono passate ai Comuni, i quali, alcuni, (leggi: Comune di Enna) hanno continuato a disattendere la sentenza del CGA, determinando la tariffa prima con Ordinanza Sindacale e dopo qualche anno con delibera della Giunta Municipale e dopo qualche anno ancora portando in Consiglio, in sanatoria, tali determinazioni. Questa è comunque un’altra storia che riguarda i comportamenti di ciascun Comune.

I comportamenti omissivi di tutti i soggetti preposti a decidere, ma anche di tutti quelli preposti a controllare (leggi: Collegio Sindacale e Consigli Comunali) comunque non hanno risolto i problemi sul tappeto, ma li hanno semplicemente rinviati, fino a quando qualcuno (leggi Commissari Liquidatori), a salvaguardia della propria incolumità penale, civile ed erariale, hanno pensato di mettere sul tappeto le questioni della mancata riscossione per gli anni 2006 e 2007.

Ancora più scandalosa, dunque, la vicenda a seguito del NUOVO RECAPITO delle bollette rifiuti per gli anni 2006 e 2007.

Come detto sopra, EnnaEuno spa, a mezzo di una società privata di recapito posta, la SMAART POST, ha notificato a tutti i contribuenti della Provincia di Enna ed in periodi diversi le nuove bollette per gli anni 2006 e 2007.

Per un fatto di educazione usiamo il verbo “notificare” perché non si tratta di notifica nel vero senso della parola, né secondo la disciplina del codice civile. Invero, alla consegna della posta, si pretende che il destinatario apponga una sottoscrizione su una relata di notifica, che viene trattenuta dalla società di recapito, senza, però, che sulla busta consegnata vi sia la pur minima traccia di un timbro postale e/o di una firma che dia certezza della consegna. In tutto ciò ci chiediamo dove siano trasparenza e certezza dei rapporti giuridici, e cosa intenda – il soggetto mittente di tali missive – per “rispetto dei diritti del contribuente” tutelati persino dalla nostra Costituzione !!!!!!

Andando ad analizzare nello specifico il contenuto di ogni busta recapitata, riscontriamo i seguenti documenti e notiamo le seguenti irregolarità:

1) Una lettera di accompagnamento  redatta in ciclostile, intestata “EnnaEuno spa in liquidazione”, e “Comune di ……”, e sottoscritta per l’anno 2006 da tale Ing. Roberto Palumbo, funzionario responsabile e non certamente rappresentante legale e per l’anno 2007 dal Presidente della Commissione di Liquidazione.

L’ing. Roberto Palumbo, nella sua qualità di firmatario, nel corpo della lettera, riconosce la valenza della sentenza del CGA n. 48/2009. Pertanto riconosce che la bolletta-rifiuti originariamente emessa, per l’anno 2006, da EnnaEuno spa è illegittima; mentre il Presidente della Commissione di Liquidazione, per l’anno 2007, asserisce che sono stati corretti alcuni errori commessi nella fatturazione e intima il pagamento della bolletta 2007, pena l’avvio delle procedure legali (?).

2) Viene recapitata, quindi, ad ogni contribuente una nota di credito, del medesimo importo della bolletta originaria, che era stata emessa nell’anno 2007 e nell’anno 2008, la quale viene dunque azzerata, praticamente sgravata e questo in violazione all’art. 26 c. 3 del DPR 633/72 (Decreto IVA) che sancisce che una nota credito può indicare l’IVA a condizione che essa venga emessa entro 365 dalla data della fattura originaria. Con questo modo di operare, è stata creata ai danni della società EnnaEuno un aggravio di IVA non detraibile di circa € 2 milioni (il 10% del fatturato pari a € 20 milioni circa) per ciascun anno di imposta/tariffa.

3) Il problema sorge nel momento in cui, accanto ai due documenti indicati, riscontriamo un terzo documento, la nuova bolletta rifiuti – TIA Anno 2006 e 2007.

4) Alcuni Sindaci, al momento del recapito di dette fatture, hanno fatto capire che non ne sapevano niente, ma soprattutto si sono lamentati del fatto che la fattura porta la dicitura anche del Comune e, laddove esiste, la fattura fa riferimento alla delibera approvata dai Comuni per l’anno 2005.

5) Il tributo è dovuto ad una società, tale Andreani Tributi srl, per la quale non si conosce a quale titolo fattura e riscuote e quale sia il costo di tale operazione e in virtù di quale atto deliberativo è stato affidato il servizio. Si ricorda e si sottolinea che il CGA con la succitata sentenza n. 48/09 ha sancito l’illegittimità del servizio di bollettazione e riscossione alla Serit Sicilia SpA, Agente di riscossione per la Sicilia, in quanto l’affidamento non è avvenuto con gara ad evidenza pubblica.

6) Il tributo calcolato per ciascun utente richiama, come detto sopra, la delibera del Comune di competenza per l’anno 2005. Abbiamo potuto appurare che quanto deliberato dai Consigli Comunali (ove sono presenti le delibere) differisce da quanto applicato in bolletta per ciascuna tipologia. Infine, non si tiene conto della sentenza del CGA n. 48/09 che acclara che, in assenza dei decreti attuativi della legge 152/2006, l’unica tariffa applicabile in Sicilia è la TARSU, mentre il conteggio fatto in bolletta è quello della TIA.

7) Come detto sopra, nel momento in cui ai cittadini furono notificate le fatture relative all’anno 2006 e 2007 e le relative bollette, in migliaia, in attesa che si pronunciassero gli Organi amministrativi, presentarono ricorso alla CTP di Enna e quasi tutti ad oggi discussi ed accolti. Pertanto, in ossequio ai principi del diritto tributario e dello statuto del contribuente, non si può inviare nuova notifica ad un contribuente che si trova, per quello stesso anno e per quello stesso tipo di tributo, in possesso di decisione passata in giudicato da parte dei Giudici Tributari.

I Comitati Cittadini e le diverse Associazioni di Consumatori, a questo punto, nel silenzio totale della politica locale ennese, hanno intrapreso una battaglia che è innanzitutto “battaglia sociale” perché volta a diffondere le giuste informazioni alla collettività ennese, intimorita psicologicamente dall’aver sottoscritto una “raccomandata”, con chissà quali conseguenze sul piano della riscossione coattiva. Si ipotizza che detta operazione viene ideata e concretizzata proprio sul piano del timore e della esasperazione, nella consapevolezza che i soggetti “deboli” come gli anziani o comunque le famiglie più disadattate si determinino a corrispondere i pagamenti richiesti, perché inconsapevoli delle illegittimità sottese all’operazione in parola.

Ma se tutto ciò è vero, si pone la domanda: perché da parte di alcuni Sindaci manca un intervento  volto a denegare la legittimità della riscossione della tariffa rifiuti 2006 e 2007 da parte della società Ennaeuno SpA? Inoltre, i cittadini si chiedono come mai, gli stessi Sindaci non decidano di sancire l’annullamento in autotutela delle bollette, con un proprio atto deliberativo che risolva una volta per tutte la questione?  Perché alcuni Comuni riscuotono la TARSU 2006 e 2007 emettendo avvisi di accertamenti per omessa denuncia o denuncia infedele?

Aggiungiamo, inoltre, che i Comitati Cittadini e le Associazioni di Consumatori hanno spronato e invitato la politica ed i rappresentanti istituzionali a farsi carico di rappresentare nelle sedi opportune le lamentele dei cittadini. che ancora una volta, per far trionfare la legalità e la legittimità sono costretti a difendersi in sede di contenzioso tributario, con aggravio di costo per le già magre tasche di moltissime famiglie ennesi.

Addirittura, il Consiglio Provinciale, riunitosi in data 29.01.2013, su nostra esplicita e specifica richiesta e dopo aver audito in seduta pubblica le nostre ragioni, rappresentate dal coordinatore provinciale dei Comitati Cittadini, Dr. Carlo Garofalo e dall’Avv. Licia Minacapilli, ha approvato una mozione con cui si invitava il Presidente della Provincia, Giuseppe Monaco, ad approfondire gli aspetti di illegalità che caratterizzano tutti i passaggi sino a quello conclusivo della emanazione delle bollette, e a richiedere con urgenza la convocazione dell’Assemblea dei soci per chiedere che vengano annullati gli atti emessi dai commissari liquidatori. (tutto questo accadeva oltre un anno fa!).

Tutto ciò mette ovviamente in allarme tutti gli utenti, in quanto i motivi di illegittimità presenti nelle nuove fatture, fatte recapitare ai contribuenti per la riscossione della TIA 2006 e 2007, sono palesemente illegittime per i seguenti motivi che si sintetizzano:

1. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2948 c.c. e della norme relative alla prescrizione.

La Corte Corte Costituzionale con la sentenza n. 238/09 ha riconosciutola natura tributaria della TIA equiparandola alla TARSU e ciò è stato confermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sent. 14903/10 secondo cui “...la TIA non costituisce un’entrata privata di diritto privato, ma una mera variante della TARSU..di cui conserva la qualifica di tributo”. Occorre precisare che, il tributo di cui trattasi ha natura giuridica di obbligazione ad esecuzione periodica comportante una serie di atti di esecuzione distribuiti nel tempo in maniera ricorrente e saltuaria, ed inoltre che il pagamento dei medesimi è frazionato nel corso dell’anno; pertanto è suscettibile dell’applicazione di cui l’art. 2948 c.c. n. 4. Nel caso in specie la società d’ambito afferma, erroneamente, di aver ricalcolato l’importo dovuto a titolo di TIA per l’anno 2006,  sulla base di parametri legittimi; tale assunto rende evidente che l’avviso  de quo sia un nuovo titolo con il quale l’ATO Enna Euno S.p.A. in liquidazione chiede la su menzionata pretesa tributaria. Invero, questo nuovo titolo è stato notificato al contribuente oltre i termini di cui all’art. 2948 c.c. n. 4 (ed in assenza di atti interruttivi), ed è quindi illegittimo per l’avvenuta estinzione della pretesa creditoria

2. Assenza di tempestiva determinazione della tariffa

La “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” – ai sensi del combinato disposto dei commi 3, 6 e 11 dell’art. 238 Dlgs n. 152/06– è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d’ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6, conseguentemente, ai sensi del cit. comma 11,sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”. È pertanto evidente che la disciplina transitoria, espressa dal cit. comma 11, implichi la radicale esclusione della sussistenza, in capo alla società d’ambito, del potere di determinazione della Tariffa, neppure in via provvisoria, prima dell’emanazione del regolamento di cui al cit. comma 6.

Sicché le società d’ambito, finché non sia stato emanato il predetto regolamento, non hanno alcun potere di determinazione della Tariffa prevista dal cit. art. 238, ma possono soltanto gestire il servizio sulla base delle tariffe già determinate dai diversi comuni interessati, con conseguente reviviscenza delle tasse per la raccolta dei rifiuti anteriormente fissate da ciascuno dei comuni ricompresi nell’A.T.O. Enna 1.

Indi, la riscossione della TARSU/TIA avviene secondo la disciplina prevista dal D.lgs 507/93. Quest’ultimo decreto prevede che il tributo sia calcolato esclusivamente facendo riferimento ai metri quadri dell’immobile da tassare senza tenere conto del nucleo familiare, viceversa gli atti oggetto della presente istanza evidenziano che la TIA è stata calcolata illegittimamente facendo riferimento ad una quota fissa, (per i metri quadri), e quota variabile, (per i componenti del nucleo familiare). Tale circostanza ne acclama ovviamente l’ illegittimità .

Inoltre, contrariamente a quanto affermato nella lettera di accompagnamento degli atti della presente istanza, non vi è alcuna delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto la determinazione TIA per l’anno 2005. Ne consegue che ancora una volta la società in intestazione sta agendo in modo arbitrario, violando i dettami normativi e non ottemperando a quando detto nella sentenza n. 48 del 2009 del C.G.A. . Si invitano, pertanto alla S.L. di leggere attentamente la citata sentenza e di non farne interpretazioni fuorvianti!

3. Incompetenza funzionale del soggetto che ha determinato la tariffa.

L’art. 32 lett.g) L.142/90, applicabile in Sicilia in virtù dell’art. 1 co 1 lett. L.R. n. 48/91, inserisce tra le competenze del Consiglio Comunale “l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi”. Dunque è il Consiglio Comunale ed aver la competenza ad istituire, disciplinare ed regolamentare i tributi locali, nel cui novero entra senza dubbio la TARSU.

Pertanto un soggetto privato non può avere alcun potere impositivo in quanto ciò è affermato anche dal giudice di legittimità che riunitosi a S.U. l’8.4.2012 ha statuito che” il potere impositivo è espressione della sovranità dello Stato, in generale, e della posizione di supremazia degli enti pubblici locali rispetto ai cittadini amministrati, nell’ambito di un rapporto giuridico di tipo pubblicistico, rispetto al quale il cittadino è garantito dalle procedure legali e democratiche in base alle quali il potere impositivo deve essere esercitato. Rispetto a questo quadro ordinamentale, l’ipotesi della delega del potere impositivo ad un soggetto privato, nella specie una s.p.a. che delibera attraverso un consiglio di amministrazione che risponde soltanto ai soci della società, invece che con delibera consiliare adottata dai rappresentanti eletti dai cittadini (ai quali devono rispondere) destinatari dell’imposizione, appare del tutto illegittima (sentenza n. 8313/10)

4. Violazione del principio ne bis in idem

5. Violazione di legge nella cessione del credito alla società  Andreani Tributi s.r.l.

Non si comprende come una società d’ambito che ha esclusivamente il potere di gestire il servizio, possa decidere di cedere, senza una gara ad evidenza pubblica, i propri presunti crediti ad un soggetto del tutto sconosciuto quale è la società Andreani Tributi S.r.L.

Infatti, alla luce dei dettami normativi sopra citati, è palese che vi sia un rapporto trifasico fra i comuni/ la società d’ambito/ i contribuenti, ove i primi stabiliscono la pressione tributaria e ne incassano il gettito, la seconda gestisce esclusivamente il servizio, i terzi provvedono al pagamento del tributo al Comune.

Quindi ci si chiede: quale diritto ha questo quarto soggetto, ovvero la società Andreani S.r.l. ad incassare la pressione tributaria, che invece deve essere incassata dall’ente comunale?

L’agire della società Enna Euno S.p.A in liquidazione, anche per tale motivo, è illegittimo e privo di alcun fondamento e pertanto nessun importo deve essere pagato alla stessa.

6. Inesigibilità del presunto credito

L’ATO Enna Euno in liquidazione erroneamente ritiene di vantare un credito certo nei confronti dei contribuenti. Viceversa sono questi ultimi, che in seguito alle sentenze passate in giudicato, della C.T.P. di Enna, a poter vantare una pretesa creditoria.

In questa sede non possiamo non fare alcune riflessioni circa la gestione poco oculata che si è avuta dalla nascita degli ATO fino ad oggi.

La ribellione civile perpetrata dai cittadini contro un carrozzone politico-clientelare, gestito all’insegna degli sperperi, dell’esubero di personale, ma soprattutto con atti amministrativi sempre illegittimi e attaccabili sotto il profilo amministrativo e tributario, hanno sancito una spaccatura netta tra il cittadino-utente e la società-servizio-rappresentanti istituzionali.

Infatti, vorremmo ricordare a noi stessi per ricordarlo a tutti, che la ribellione civile attuata, attraverso i ricorsi tributari ed il ricorso amministrativo, era la logica conseguenza di un servizio peggiorato, rispetto a quello posto in essere dalla gestione dei Comuni, con un costo aumentato in maniera esponenziale e senza giustificato motivo.

In tale senso richiamiamo la relazione fatta dall’Ing. Michelon nell’anno 2010, il quale puntualizzava la situazione e ne indicava le cause.

La prima causa era certamente l’eccessivo costo del personale, costituito alla data del 2010 da n. 1 dirigente e 39 impiegati nella struttura dell’ATO, da n. 1 dirigente, 64 impiegati, 16 sorveglianti, 21 capi-squadra, 61 autisti, 251 operatori ecologici e n. 16 altre figure tecniche e professionali nella società che espletava il servizio con affidamento in “house” e cioè Sicilia Ambiente; di contro non è mai stata attuata la raccolta differenziata, che sicuramente avrebbe giustificato già il gran numero di operatori ecologici presenti nell’organico. Vorremmo in questa sede citare il rinvio a giudizio di alcuni consiglieri di amministrazione per aver trasformato ben 101 contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Vorremmo citare il verbale redatto dagli Ispettori dell’INPS nell’anno 2009-2010 che contestavano i contratti fatti sotto-forma di Co.Co.Pro. che altro non erano che contratti a tempo pieno di lavoro dipendente. Vorremmo ricordare le ultime decisioni assunte dal Collegio di Liquidazione circa passaggi di livello e miglioramenti di carriera, per le quali decisioni, ci sembra che anche l’Assessorato all’Energia ha aperto un’indagine amministrativa interna e che solo in questi giorni, come apprendiamo dalla stampa, sono state annullate dagli stessi Commissari Liquidatori.

Nessuno degli amministratori che si sono succeduti nel corso degli anni ha mai pensato di redigere un vero e proprio piano industriale del servizio dei rifiuti in provincia di Enna e lo stesso affidamento “in house” fatto dall’Assemblea dei Sindaci quantifica il costo del servizio (22.500.000 oltre IVA) senza per questo entrare nel merito delle questioni e dei numeri.

Lo stesso Ing. Michelon, nella sua lunga e puntuale relazione, indicava alcuni numeri che dimostrano come in questi anni si è continuato a procurare agli Enti Locali della Provincia di Enna un danno erariale senza precedenti, che le comunità dovranno pagare nei prossimi anni, in termini di maggiore fiscalità locale ed in termini di minori servizi.

Infatti nel quadriennio  2004-2007 il costo del servizio è stato di € 86.448.000, la riscossione al di sotto del 40% pari a € 30.881.000 con una differenza di € 55.567.000, coperta per circa il 60%              (€ 32.690.000) da anticipazioni fatte dai Comuni ( € 18.696.000), anticipazioni della SERIT SICILIA   (€ 5.079.000) e dal fondo di rotazione (€ 8.915.000), con un fabbisogno ancora da coprire (o se passa il termine più attinente: con una perdita da ripianare) di € 22.877.000

Ai dati di cui sopra aggiungiamo l’altro quinquennio  2008-2012 dove abbiamo avuto una media del costo del servizio deliberato dai Comuni pari a € 19.500.000 per ciascuna annualità a fronte di un costo effettivo del servizio che quantifichiamo in oltre € 25.000.000 e pertanto producendo una ulteriore perdita da ripianare di circa € 27 milioni.

A questi dati dobbiamo aggiungere le perdite procurate per l’anno 2013 e quelle che ogni giorno si procurano con un servizio, in vigenza delle nuove SRR, che non è cambiato per niente.

Abbiamo usato la parola “quantifichiamo”, in quanto è dal 2008 che non vengono approvati i bilanci di EnnaEuno S.p.A. e di conseguenza non sappiamo se i costi siano tali o diversi.

Anche qui ci chiediamo: come i Comuni hanno approvato i loro bilanci consuntivi senza aver messo dentro i bilanci delle partecipate?

Questi interrogativi ce li poniamo soprattutto adesso che, a prescindere dal passato, bisogna guardare al futuro. Pur essendo passati circa cinque mesi dall’avvento delle nuove società, ci sembra di vedere che nulla è cambiato o meglio nella logica “pirandelliana” è cambiato tutto affinché tutto resti come prima o peggio di prima.

Tranne qualche Comune, nessuno ha istituito l’ARO; ad oggi nessun Comune, tranne Nicosia, ha pensato di applicare la circolare dell’ Assessore Marino del 4/4/2013 con la quale si può, in deroga agli ATO, gestire il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento in modo diretto; nessun Comune sta elaborando il PEF che diventa poi imprescindibile nell’ambito del piano della SRR. Tutti i rappresentanti istituzionali, così come nel passato, tentano di stare lontani dall’acqua calda prima che si scottino e nascondono la testa sotto la sabbia come gli struzzi per non prendere le decisioni giuste ed eque e nell’interesse dei loro amministrati.

Noi riteniamo, in ossequio alla legge 9/10 ed alle varie direttive emanate dall’Assessorato in materia di gestione di rifiuti, che la razionalizzazione e l’efficienza della spesa, l’ottimizzazione del servizio, l’ottenimento di un lusinghiero risultato nella raccolta differenziata, la salvaguardia dell’ambiente non continuando a portare rifiuti in discarica, passano attraverso delle scelte che rendano protagonisti i cittadini. Infatti i cittadini, forti della cattiva esperienza avuta da manager o presunti tali che, facendo lievitare i costi del servizio, hanno risposto più a logiche di partito e di corrente di pensiero politico, e dai rappresentanti istituzionali (Sindaci e Consigli Comunali) che nei loro comportamenti hanno omesso di far prevalere il ruolo e le mansioni, anche di controllori, che la legge loro assegna, chiedono con forza una discontinuità rispetto al passato e questa deve essere garantita, facendo applicare la legge e dando la massima trasparenza alla gestione ed alle scelte che saranno fatte.

Sulla stampa, di questi giorni, abbiamo letto che si è rotto il rapporto di fiducia tra Sindaci e Commissari Liquidatori e qualche Sindaco, preso, forse dalla frenesia di protagonismo politico, rivendica azioni di sfiducia.

Ci chiediamo: ma questi Commissari Liquidatori, così come i precedenti e così come tutti i Consiglieri di Amministrazione che si sono succeduti nel tempo, da chi sono stati nominati? Non sono sempre stati loro a decidere e ad eleggere?

Pertanto, non stiamo qui a chiedere le dimissioni del Collegio, in quanto non pensiamo che i Sindaci siano nelle condizioni di operare qualsiasi discontinuità. Lasciamo a loro le valutazioni del caso e staremo solo a vedere.

 

Noi, invece, riteniamo, che si debba aprire un’altra pagina di questa tormentata vicenda che, partendo dai danni documentati prodotti, negli anni, dalla cattiva gestione, individui le responsabilità ed i responsabili di questi danni che, purtroppo, saranno pagati cari dalla collettività ennese nei prossimi anni.

In tal senso chiederemo nei prossimi giorni al Presidente della Regione Crocetta ed all’Assessore Regionale all’Energia Marino, la istituzione di una Commissione di Inchiesta, esterna alla liquidazione e costituita da un Dirigente dell’Assessorato all’Economia, da un Magistrato Contabile, da un Funzionario della Prefettura ed in aggiunta, solo con compito consultivo, da un rappresentante dei Sindaci, da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali e da un rappresentante dei Comitati Cittadini e Associazioni.

Tale commissione, con un tempo breve assegnato, dovrà quantificare i rapporti dare/avere tra la società d’Ambito ed i Comuni, quantificare i debiti, definire i crediti certi ed esigibili, predisporre i bilanci relativi agli anni dal 2008 al 2013, definire le perdite e assumere iniziative sulle eventuali responsabilità da parte di tutti quelli che nel corso degli anni si sonno succeduti nella “governance” del sistema rifiuti, andando a spulciare tutte le delibere e le determine fatte da chi è stato chiamato di volta in volta a decidere con la tasca dei cittadini.

Occorre fare chiarezza, occorre garantire la perfetta trasparenza, occorre individuare i responsabili di questo disastro finanziario, rispondendo a tutte quelle domande che il cittadino/utente si pone ogni giorno.

Solo in questo modo e solo garantendo la discontinuità e dando chiarezza, rispetto agli atti che si sono consumati nel passato, sulla pelle e con la tasca dei cittadini, possiamo trovare concordia e soluzioni mediane per il passato. .

Siamo speranzosi e confidiamo che i nostri rappresentanti riescano, questa volta, a risolvere, una volta per tutte, questa pluriannosa vicenda.

 

Allegati:
1. Sentenza Corte Costituzionale n. 238/09;
2. Sentenza CGA Sicilia n. 48/09;
3. Sentenza Cassazione SS.UU. n. 8313/10
4. Delibera Corte dei Conti Reg. Sicilia n. 101/12
P.S.: Suggeriamo la lettura della risoluzione n. 6/00054 della Commissione Pecorella – Camera dei Deputati – assunta nella seduta n. 416 del 17/01/2011 da pag. 74 (sistema dei rifiuti in Prov. di Enna).
Partecipando la nostra piena disponibilità ad essere parte attiva, pronti ad essere sentiti, chiediamo, ove lo riterreste opportuno, di essere messi a conoscenza di ogni iniziativa.

COORD. PROV. COMITATI CITTADINI ENNESI Dr. Carlo Garofalo
MONDOPERAIO Salvatore La Terra
ASSOC. ADOC PROV. DI ENNA Ing. Benedetto Murgano
CNA PENSIONATI Cav. Biagio Messina
ASSOC. ADICONSUM DI ENNA Dr. Marco Ferro
MEG PROVINCIA DI ENNA Giovanni Rabiolo
COMITATO CITTADINO DI AGIRA Ing. Elio Pistorio
COMITATO CITTADINO DI AIDONE Avv. Licia Minacapilli
COMITATO CITTADINO DI BARRAFRANCA Angelo Ferrigno
COMITATO CITTADINO DI CALASCIBETTA Dr. Giorgio Di Franco
COMITATO CITTADINO DI CATENANUOVA Rag. Carmelo Di Marco
COMITATO CITTADINO DI CERAMI Michele Loibiso
COMITATO CITTADINO DI ENNA Ing. Benedetto Murgano
COMITATO CITTADINO DI LEONFORTE Agronomo Francesco Ferragosto
COMITATO CITTADINO DI PIAZZA ARMERINA Avv. Patrizia Farruggio
COMITATO CITTADINO DI REGALBUTO Rag. Nunzio Plumari
COMITATO CITTADINO DI TROINA Sebastiano Pruiti
COMITATO CITTADINO DI VALGUARNERA Pippo Catalfamo