On. Lantieri presenta all’ARS disegno legge su incentivo politiche abitative di edilizia residenziale pubblica e sociale

On. Lantieri ha presentato all’ARS un disegno legge sulle norme per l’incentivo delle politiche abitative di edilizia residenziale pubblica e sociale senza consumo di suolo e per il reimpiego di immobili inutilizzati.

 

La questione abitativa nel nostro Paese è segnata da una forte precarietà abitativa vissuta da centinaia di migliaia di famiglie. Si tratta di una precarietà abitativa che interessa una serie di segmenti sociali: le famiglie con redditi medio-bassi che sono collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l’accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica; le famiglie con sfratti esecutivi e in tale contesto si sottolinea la piaga degli sfratti per morosità; le famiglie con mutui in sofferenza e quelle che hanno subìto un esproprio; le giovani coppie e gli anziani.
Occorre tornare ad affrontare la questione abitativa con iniziative, programmi e interventi di ampio respiro, abbandonando gli interventi settoriali, costituiti una volta da un piano di edilizia pubblica e un’altra volta da un piano di edilizia agevolata e convenzionata, e ritornando a politiche abitative capaci di fotografare il fabbisogno e di monitorarlo, rispondendo così in maniera compiuta alle esigenze dei cittadini sul loro diritto alla casa.
È per tali motivi che ho fortemente voluto presentare questa proposta di legge, che intende dare risposte e soluzioni innovative.
È indubbio che in tale contesto è essenziale e strategica una sinergia di intenti e di volontà che consenta alla regione e ai comuni di predisporre programmi realistici.
La presente proposta di legge, quindi, prevede un insieme di interventi strutturali che vanno letti in maniera uniforme e non articolo per articolo. Essa si configura, pertanto, come una normativa programmatica che interviene su diversi campi, introducendo in capo ai comuni l’obbligo di censire gli immobili in disuso di proprietà dello stesso al fine di un loro riutilizzo interventi di autocostruzione e di autorecupero, dalla definizione di alloggio sociale, al rilancio e al finanziamento dell’edilizia residenziale sociale, in particolare di quella pubblica, all’utilizzo delle aree standard, anche riprendendo e modificando norme già vigenti ma dando loro un quadro d’insieme uniforme. L’intento principale è quello di rilanciare l’edilizia residenziale pubblica attraverso il solo recupero di immobili non utilizzati, siano essi di amministrazioni pubbliche, del demanio civile o militare, di privati o sequestrati alla mafia, senza consumo di suolo e cementificazione del territorio.
Si intende proporre una normativa che affronti i temi del diritto all’abitare a partire dalle esigenze dei cittadini, basando l’aumento di offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale sul fabbisogno reale e non, come avvenuto fino ad oggi, sugli interessi della speculazione edilizia e della rendita immobiliare. Non tenendo conto di questi dati si continua a sostenere anche con risorse pubbliche una cementificazione del suolo che non ha nessuna ragione di essere pervicacemente perseguita in quanto oggi in Italia, soprattutto al Sud, non esistono famiglie che possano, grazie al loro reddito, accedere al libero mercato immobiliare, neanche a quello agevolato.

Art. 1.

(Finalità dell’intervento pubblico nelle politiche abitative di edilizia residenziale pubblica).

  1. Finalità dell’intervento pubblico nelle politiche abitative di edilizia residenziale pubblica è garantire il diritto a un alloggio adeguato e salubre ai nuclei familiari e ai soggetti che, a causa di condizioni economiche, di situazioni di disagio o di altri impedimenti non hanno la possibilità di accesso al mercato degli immobili adibiti ad uso abitativo.
  2. Finalità dell’intervento pubblico nelle politiche abitative di edilizia residenziale pubblica è altresì garantire ai soggetti che, sulla base dei requisiti posseduti, possono essere beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il diritto di accedere a un alloggio adeguato alle loro esigenze, per il quale è richiesto il pagamento di un canone sociale determinato in base al reddito e stabilito dalle normative vigenti.
  3. Finalità dell’intervento pubblico nelle politiche abitative di edilizia residenziale pubblica è inoltre promuovere l’offerta di alloggi a canoni di locazione rapportati alle condizioni economiche dei soggetti che possiedono un reddito non superiore a quello stabilito dalle leggi regionali per la permanenza in un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
  4. L’attuazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 costituisce servizio essenziale dell’intervento pubblico nelle politiche abitative di edilizia residenziale pubblica da garantire uniformemente sull’intero territorio regionale.

Art. 2.

(Definizione di alloggio sociale).

  1. Sono definiti alloggi sociali di edilizia residenziale pubblica gli immobili recuperati o acquisiti adibiti ad uso residenziale in locazione permanente assegnati ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, che svolgono un servizio di interesse generale riducendo il disagio abitativo nella salvaguardia della coesione sociale. L’alloggio sociale in locazione permanente si configura come elemento essenziale e prioritario del sistema di edilizia residenziale pubblica costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie della collettività. Gli alloggi sociali non rientrano tra gli aiuti di Stato e non sono soggetti ai relativi obblighi di notifica previsti dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
  2. Sono altresì definiti alloggi sociali gli immobili non di lusso realizzati attraverso nuove costruzioni o programmi di recupero da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubblici, sui quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo non inferiore a venticinque anni. Gli alloggi di cui al presente comma svolgono un servizio di interesse generale e devono essere assegnati ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, della presente legge a un canone non superiore al 70 per cento di quello definito ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come da ultimo sostituito dall’articolo 14 della presente legge, stabilito in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell’alloggio.
  3. Con decreto dell’assessore regionale alle infrastrutture e mobilità da adottare entro 180 giorni dall’approvazione della presente legge sono determinate le modalità e i criteri di accesso agli alloggi sociali di cui ai commi 1 e 2.
  4. I canoni di locazione per gli alloggi sociali di cui al comma 2, tenuto conto dei redditi dei soggetti beneficiari, nonché dell’entità e dell’incidenza del sostegno pubblico ricevuto, sono definiti tramite appositi accordi integrativi con le organizzazioni sindacali dei conduttori e della proprietà edilizia più rappresentative a livello regionale.

Art. 3.

(Soggetti promotori dell’intervento pubblico).

  1. Sono soggetti promotori dell’intervento pubblico nelle politiche di edilizia residenziale pubblica la Regione, le città Metropolitane e i comuni ciascuno per le proprie competenze e mediante programmi di intervento nel settore abitativo, basati sul fabbisogno effettivo, volti all’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1.
    2. Sono altresì soggetti dell’intervento pubblico nelle politiche di edilizia residenziale pubblica gli istituti e gli enti pubblici regionali operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, i cui ruoli e competenze sono definiti con apposite leggi regionali, fermi restando i diritti di proprietà e di gestione degli alloggi in capo ai medesimi istituti ed enti.
    3. Sono inoltre soggetti dell’intervento pubblico nelle politiche di edilizia residenziale pubblica i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, nell’ambito della realizzazione o del recupero di immobili adibiti ad uso abitativo ai sensi del medesimo comma 2.

Art. 4.

(Programmi e interventi di edilizia residenziale pubblica di interesse regionale).

  1. Costituiscono programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse regionale quelli destinati a:
  2. a)incrementare l’offerta di alloggi a canone di locazione sociale per i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 1;
  3. b)incrementare l’offerta di alloggi a canoni di locazione determinati in base alle condizioni economiche in favore dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 1;
  4. c)prevedere interventi che garantiscano l’assegnazione di un’altra abitazione ai soggetti sottoposti a provvedimento esecutivo di sfratto in possesso dei requisiti per la permanenza in alloggi di edilizia residenziale pubblica o in particolari condizioni di disagio sociale o familiare;
  5. d)realizzare piani di intervento per l’offerta di alloggi in locazione, a canone sociale o agevolato, a determinate categorie quali anziani, studenti fuorisede, giovani coppie, persone disabili, immigrati e rifugiati;
  6. e)realizzare piani di intervento per favorire l’inserimento sociale dei migranti;
  7. f)favorire la mobilità sul territorio regionale, in particolare in relazione a motivi di lavoro e di studio;
  8. g)favorire lo sviluppo di programmi sperimentali di cooperative di autorecupero e di autocostruzione composte da soggetti con redditi non superiori ai limiti stabiliti dalle leggi regionali per la permanenza negli alloggi sociali a locazione permanente;
  9. h)sviluppare interventi di cooperazione, in particolare nella forma della proprietà indivisa;
  10. i)promuovere piani e programmi integrati di rigenerazione urbana nelle aree in cui già insistono interventi di edilizia residenziale pubblica caratterizzate da degradoambientale, sociale ed economico, attraverso i quali si possano ripristinare migliori condizioni di qualità abitativa e urbana, anche tramite progetti che intervengano sulla riduzione degli alloggi qualora il loro numero risulti superiore al fabbisogno abitativo.
  11. Costituiscono interventi del sistema di edilizia residenziale pubblica di interesse regionale quelli destinati a:
  12. a)concedere contributi integrativi ai soggetti meno abbienti per il pagamento dei canoni di locazione di immobili di proprietà pubblica o privata;
  13. b)favorire l’accesso alla proprietà dell’abitazione principale attraverso la concessione di mutui agevolati e di contributi alle categorie di cui al comma 1, lettera d).
  14. I programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse regionale sono realizzati attraverso la costruzione, il recupero, l’acquisto, il conferimento o la locazione di immobili da parte, delle regioni, degli enti locali, degli istituti e degli enti regionali di gestione dell’edilizia residenziale pubblica, nonché degli altri soggetti pubblici e privati incaricati dell’attuazione dei piani.
    4. Ai fini della realizzazione dei programmi di cui al comma 3, gli enti locali hanno il diritto di prelazione in relazione alla dismissione di immobili pubblici o di enti a partecipazione pubblica o controllati da amministrazioni pubbliche liberi o per i quali gli inquilini non hanno esercitato il diritto di prelazione.

Art. 5.

(Modalità dell’intervento pubblico).

  1. L’intervento pubblico nelle politiche di edilizia residenziale pubblica favorisce, nella realizzazione e nel recupero degli immobili, l’uso di materiali ecocompatibili e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, nonché la rimozione delle barriere architettoniche.
  2. L’intervento pubblico nelle politiche di edilizia residenziale pubblica è, altresì, attuato garantendo l’accesso e la fruibilità di un adeguato trasporto pubblico per la mobilità urbana nonché di servizi infrastrutturali sociali e il funzionale inserimento urbanistico degli interventi e delle urbanizzazioni primari e secondari connessi con i piani di edilizia residenziale pubblica.
  3. Tutti gli interventi di nuova costruzione, di recupero, di autocostruzione o di autorecupero di cui alla presente legge sono realizzati in conformità alle leggi regionali in materia di bioedilizia, bioarchitettura e abitazioni sostenibili, comunque denominate. In caso di mancata adozione di tali leggi, è fatto obbligo ai soggetti di cui all’articolo 3 di procedere alla progettazione degli interventi di cui al presente comma in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 13:2015 sulla sostenibilità ambientale nelle costruzioni secondo il Protocollo ITACA e con la condizione di raggiungere un punteggio almeno pari a 3.

 

Art. 6.

(Interventi per il recupero del patrimonio immobiliare pubblico).

  1. Obiettivo primario dell’intervento pubblico nelle politiche di edilizia residenziale pubblica è il recupero del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato e in stato di degrado. A tal fine gli interventi regionali possono garantire il recupero di immobili pubblici in stato di degrado, da parte dei comuni che per far ciò si avvarranno dei tecnici comunali o da parte di cooperative costituite dai soggetti destinatari degli interventi di cui alla presente legge mediante specifiche convenzioni.
  2. Al fine di ampliare gli interventi di edilizia residenziale pubblica, con apposito decreto dell’assessore regionale alle infrastrutture e mobilità, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per il sostegno a programmi di autocostruzione da destinare a soggetti con redditi non superiori ai limiti stabiliti dalle leggi regionali per la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 7

(Censimento degli immobili da destinare ad autorecupero e delle aree da destinare a programmi sperimentali di autocostruzione).

1 Ai fini di cui all’articolo 1, comma 2, nonché dell’aumento dell’offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica da perseguire prioritariamente attraverso il recupero degli immobili inutilizzati del demanio civile e militare, delle pubbliche amministrazioni e dei privati, le città metropolitane e i comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, eseguono il censimento degli immobili non utilizzati o abbandonati esistenti. Con il censimento i comuni verificano se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di recupero, in tale caso procedono alla variante del piano urbanistico comunale. Tali informazioni sono pubblicate in forma aggregata e sono costantemente aggiornate nei siti internet istituzionali dei comuni interessati. L’esecuzione del censimento da parte dei comuni è presupposto necessario e vincolante per l’eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo.
2. L’assessorato alle infrastrutture e mobilità unitamente all’assessorato per il territorio e ambiente nell’ambito delle rispettive competenze in materia di governo del territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni per l’esecuzione del censimento di cui al comma 1 e del suo periodico aggiornamento, al fine di creare una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la regione diffida il comune a provvedere, assegnando un termine non superiore a novanta giorni. Decorso inutilmente anche tale termine, la regione procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni prevedendo il divieto, nel territorio del comune inadempiente, di realizzare interventi edificatori privati residenziali, di servizi o di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo. In mancanza di diffida da parte della regione, il divieto di cui al periodo precedente si applica in ogni caso decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

4. I programmi di recupero di cui al comma 1 possono essere realizzati per intervento diretto del comune o dell’ente pubblico gestore di edilizia residenziale pubblica e, per una quota, anche totale, da definire nell’ambito dei citati programmi, attraverso l’apporto dei cittadini riuniti in cooperative di autorecupero formate da soggetti in condizioni di precarietà abitativa o con sentenza di sfratto esecutiva o già eseguita, aventi i requisiti per l’accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica stabiliti dalla normativa regionale.
6. I comuni possono, altresì, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, eseguire il censimento delle aree pubbliche e private destinate a finalità di edilizia residenziale pubblica, sulle quali avviare, avvalendosi dei tecnici comunali, programmi di autocostruzione di alloggi da destinare a famiglie con reddito non superiore a quello definito dalla legge regionale per la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
7. Con decreto dell’assessore regionale alle infrastrutture e mobilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l’avvio di progetti di autorecupero e di autocostruzione nonché i requisiti dei soggetti che possono accedere agli alloggi realizzati con i citati progetti.

Art. 8

(Disposizioni transitorie).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito il consumo di suolo tranne che per le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla medesima data di entrata in vigore, nonché per gli interventi relativi alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari già disciplinati dalla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50.

 

Art. 9

 

(Norma finale)

  1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
  2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.