Enna. Sulle “partire pregresse” ha vinto la “tecnica dell’annacamento” dei Sindaci

Sulle “partire pregresse” ha vinto la “tecnica dell’annacamento” dei Sindaci
di Massimo Greco

Lo abbiamo urlato in tutte le lingue in questi anni e, ancora una volta, siamo costretti a confermarlo. La colpa dell’inserimento in bolletta delle “partite pregresse” finalizzata a recuperare lo scostamento di bilancio di euro 22.684.390,61 in favore dell’ente gestore AcquaEnna è dei nostri 20 Sindaci dell’ambito territoriale, incapaci di essersi opposti alla decisione unilaterale ed arbitraria, adottata in due tempi dall’allora Commissario straordinario e liquidatore del Consorzio ATO 5 (dicembre 2013 e febbraio 2016), di computare in tariffa l’importo dei conguagli relativi per una somma annua di € 2.268.439,00. Quasi tutti i Sindaci, che hanno sempre fatto parte dell’organo assembleare dell’Autorità d’ambito – che per intenderci è l’organo che ne esprime l’indirizzo politico – sono stati silenti, mentre alcuni hanno preferito la nota “tecnica dell’annacamento” giusto per consentire all’ente gestore di completare la maturazione dei 10 anni programmati per il recupero completo in tariffa del citato scostamento. L’obiettivo è stato centrato se solo si considera la “brutta figura” confezionata nei giorni scorsi al TAR di Catania nel tentativo di difendere la sospensione della riscossione delle “partite pregresse” sino alla data del 31 dicembre 2022 e del recupero dell’importo residuo 2005-2011 ancora non prelevato in tariffa, deliberata in autotutela dai Sindaci il 18 marzo 2022. Il TAR di Catania, con una sentenza depositata nei giorni scorsi, pur avendo sottolineato che la parola fine in ordine alla dichiarata illegittimità delle “partite pregresse” recuperate in tariffa non è stata ancora posta dalla Cassazione in cui pende il relativo giudizio, ha annullato la “sospensione” della riscossione deliberata in autotutela dall’Assemblea dei Sindaci perché, oltre a risultare carente sotto il profilo dell’indicazione delle “gravi ragioni”, è stata adottato oltre il termine di 12 mesi previsto dalla legge che, come noto, ha introdotto un limite temporale per l’annullamento d’ufficio di provvedimenti illegittimi adottati dalla stessa P.A.. Infatti, le citate determinazioni dei Commissari Straordinari e liquidatori dell’ATO n. 5 di Enna del dicembre 2013 e del febbraio 2016 in materia di recupero delle “partite pregresse”, avrebbero dovuto essere sospese entro dodici mesi dal momento della loro adozione e non certo il 18 marzo 2022 come ha fatto l’Assemblea dei Sindaci dopo una lunga preparazione atletica sulla “tecnica dell’annacamento”. “A pensar male degli altri si fa peccato ma spesso si indovina!” avrebbe detto Andreotti.

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