L’elezione del vicepresidente Fiammetta ed il dubbio di legittimità

I motivi dello scollamento tra società politica e società civile sono tanti e l’astensione che si registra tra i cittadini chiamati ad esprimere il proprio voto è uno dei sintomi più evidenti. Tra le cause vi è anche quella che, sempre più diffusa nella classe politica, inverte l’ordine di priorità tra il dovere di rispettare le regole e l’interesse di parte. Pur di portare una qualche forma di vantaggio al proprio tornaconto si è disposti ad aggirare le norme da loro stessi approvate.

Il caso Fiammetta

L’elezione del vicepresidente del Consiglio comunale di Enna avvenuta nei giorni scorsi rientra in questa casistica. A fronte dell’articolo 21 dello Statuto comunale che prescrive l’obbligo di eleggere il vicepresidente scegliendolo tra i Consiglieri della “minoranza consiliare”, ancora una volta tale norma viene artatamente aggirata, contando sul fatto che nessun consigliere (neanche di minoranza) si recherà al TAR per fare annullare un deliberato in palese violazione della citata normativa. Alla Vice- Presidenza è stato infatti eletta il consigliere Naomi Fiammetta che non appartiene né alla “minoranza elettorale” né alla “minoranza politica”.

La fattispecie della minoranza consiliare

Ora, se è vero che nel nostro ordinamento vige il principio costituzionale che vieta il vincolo di mandato e che, di conseguenza nessuna carica elettiva è obbligata “a non cambiare la sua idea politica”, è altrettanto vero che la nozione di “minoranza consiliare”, nel sistema elettivo maggioritario delineato dal TUEL, va intesa “staticamente” e definita con esclusivo riferimento alle liste collegate ad un candidato Sindaco non eletto e che, quindi, nel confronto elettorale sono risultate sconfitte.

Tale parametro di giudizio, che offre un criterio definitorio sicuro ed ancorato al dato sistematico del carattere maggioritario del regime elettorale di riferimento, è stato preferito dalla giurisprudenza amministrativa a quello che ammette una qualificazione “dinamica” della “minoranza consiliare” con riguardo ad eventi politici successivi alle elezioni e che, in mancanza di paradigmi valutativi certi e di univoci fondamenti letterali positivi, si rivela inammissibilmente esposto ad interpretazioni arbitrarie circa la nozione di “minoranza” e, quindi, di opposizione al Sindaco in carica.

I parere di illegittimità

In tale contesto di presunta illegittimità, ci piacerebbe conoscere il parere di regolarità tecnica apposto sulla delibera dal competente Dirigente, il parere – qualora richiesto – del Segretario Generale e quello “istituzionale” del Presidente del Consiglio comunale che, notoriamente, è anche il garante dei diritti della “minoranza consiliare”.

Massimo Greco