Il caso rifiuti a Enna e lo scontro tra aula e giunta

A pochi mesi dal rinnovo della scadenza dell’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti al Comune di Enna le polemiche investono trasversalmente tutti i gruppi consiliari. Ciò che è stato rimproverato al Sindaco Di Pietro è l’avvenuta modifica statutaria della società in house EcoEnnaServizi all’insaputa dell’organo consiliare.

Le modifiche allo statuto della società

A quanto pare, lo statuto della società che gestisce il servizio cittadino e che risulta interamente partecipata dal Comune di Enna – che l’ebbe a costituire nel 2017 – ha subito una modifica statutaria finalizzata ad esautorare il consiglio comunale. Tale modifica, che assume valore politico ed istituzionale, contribuendo a sfilacciare sempre più i rapporti tra il Sindaco e ciò che rimane dell’originaria maggioranza che lo sosteneva, sembra non avere ripercussioni sull’eventuale rinnovo dell’affidamento in house alla medesima società. Se c’è un dato che trova la condivisione unanime dei gruppi consiliari è il consolidato funzionamento di tale servizio.

La competenza del consiglio comunale

Poichè non siamo riusciti a trovare gli atti di tali modifiche statutarie nel sito web istituzionale della società EcoEnnaServizi (certamente per nostra incapacità) non siamo in grado di entrare nel dettaglio di ciò che è al centro della polemica. Certo è però che, in generale, le delibere di approvazione degli statuti delle società partecipate dall’ente locale sono di competenza del consiglio dell’ente che, quindi, è chiamato ad approvare anche le modifiche da apportare allo statuto della società partecipata, soprattutto quando la società è interamente partecipata. L’ente locale esercita infatti il cosiddetto “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata.

Il precedente del Comune di Milano

Nulla cambierebbe l’eventuale formula di stile presente in moltissimi statuti delle società secondo le quali “le società adeguano i propri statuti…”, atteso che l’obbligo di attivarsi spetta non solo agli organi amministrativi della società in base alle competenze loro affidate dallo statuto, ma anche agli organi dell’ente locale che hanno competenza nella gestione delle partecipazioni, i quali debbono far sì che il consiglio comunale venga convocato al fine di approvare la modifica da apportare allo statuto della società partecipata. Basterebbe qui ricordare l’analogo caso verificatosi al Comune di Milano
nel 2004 e risolto dalla giurisprudenza amministrativa a favore del consiglio comunale.

Massimo Greco