Liquidazione dei debiti del Comune, l’ex sindaco di Valguarnera: “Emergono profili di irregolarità”
Valguarnera - 08/04/2026
L’ex sindaco di Valguarnera Sebo Leanza scrive al Segretario generale del Comune e al Collegio dei revisori per segnalare delle irregolarità procedurali in merito a liquidazioni debiti fuori bilancio, focalizzando l’attenzione “sulla reiterata adozione di determine di impegno e liquidazione da parte dei funzionari dell’Ente, ma di competenza esclusiva del Consiglio Comunale.
Segnalazione di Leanza agli organi di controllo
Nello specifico, rileva le criticità relative alle determine 1) 788/79 del 23/11/2023: liquidazione a favore di una ditta di Piazza Armerina. “Gli atti – afferma – non risultano essere mai stati sottoposti al preventivo vaglio consiliare”
Determine senza passaggio in Consiglio
Determina n. 48 (09/02/2026): liquidazione per sinistro stradale. “Il funzionario ha proceduto autonomamente nonostante la mancata approvazione della proposta da parte del Consiglio (seduta del 29/12/2025), operando una sostituzione di poteri non consentita.” 3) Determina n. 49/50/51 (09/02/2026): liquidazione compensi legali ad un avvocato di Enna a seguito di soccombenza. “E’ stata omessa la fase di riconoscimento del debito da parte dell’organo consiliare.” Determina n. 145 (16/03/2026): liquidazione a favore di una ditta. “Anche in questo caso – ribadisce Leanza – si contesta la mancata predisposizione della delibera di riconoscimento nei tempi utili e l’arbitraria gestione del debito già notificato nel 2025. Debito quest’ultimo che ammonta ad ulteriori 170 mila euro per il quale il consiglio comunale non si è ancora espresso.
Il richiamo alla normativa e alla Corte dei Conti
Per l’ex sindaco si palesano profili di irregolarità, in quanto i funzionari giustificano tale iter richiamando giurisprudenza superata (Corte dei Conti Campania 10/2018 e Liguria 2/2018). Leanza evidenzia nei casi specifici che la successiva deliberazione n. 40/2022 della Corte dei Conti (Regione Lombardia) ha ribadito che la procedura ex art. 194 TUEL costituisce un limite inderogabile: il pagamento di debiti derivanti da sentenze esecutive deve sempre essere preceduto dal riconoscimento consiliare.
“Tale passaggio – rimarca – è essenziale per valutare l’arricchimento dell’Ente; accertare eventuali responsabilità erariali dei funzionari (interessi passivi e spese di soccombenza); assicurare la corretta trasmissione degli atti alla Corte dei Conti ai sensi della L. 289/2002, compito spettante al Consiglio e non ai dirigenti.
“Grave vulnus amministrativo”: chieste verifiche e correttivi
“L’attuale prassi gestionale – conclude – costituisce un grave “vulnus” contabile e amministrativo. I funzionari non possono surrogarsi al Consiglio, specialmente in materie che riguardano il riconoscimento di debiti spesso derivanti da proprie omissioni.” Pertanto nel richiamare la propria nota già acquisita il 17 giugno del 2025, invita sia la Segretaria generale che il Collegio dei revisori, a valutare la legittimità dei provvedimenti citati e ad adottare le necessarie misure correttive.