Paolo Colianni condannato per violenza su minore, Cassazione rinvia in Appello sulla pena

Un caso di violenza sessuale su una minore, avvenuto durante sedute di psicoterapia a Enna, torna sotto i riflettori dopo la decisione della Corte di Cassazione, che ha annullato con rinvio la sentenza d’appello limitatamente a due punti specifici: la giustizia riparativa e il trattamento sanzionatorio. La condanna del medico-psicoterapeuta resta confermata nel merito: nessun dubbio sulla sua responsabilità penale.

Cosa è successo

Il GIP di Enna, con giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato, l’ex assessore regionale alla Famiglia e psicoterapeuta Paolo Colianni arrestato il 27 gennaio del 2024 – a 5 anni e 4 mesi di reclusione. Contro quella sentenza aveva presentato ricorso anche la Procura generale, contestando le attenuanti generiche concesse. La Corte d’appello di Caltanissetta, accogliendolo, ha inasprito la pena a 8 anni e 8 mesi, escludendo le attenuanti. Nello stesso procedimento aveva anche respinto la richiesta della difesa di avviare un percorso di giustizia riparativa, strumento che prevede un confronto guidato tra autore del reato e vittima o, in alternativa, con una “vittima aspecifica”: una persona offesa da un reato diverso, ma disponibile al dialogo.

Il nodo giuridico

La Cassazione ha stabilito che il diniego della Corte d’appello non era motivato correttamente. I giudici di secondo grado avevano fondato il rifiuto quasi soltanto sull’indisponibilità della vittima diretta a partecipare, senza considerare la possibilità della vittima surrogata, prevista dalla legge proprio per questi casi. Il rifiuto della vittima, dice la Cassazione, può pesare nella valutazione, ma non può essere l’unico criterio su cui fondare il diniego. Per questo motivo l’ordinanza è stata annullata, e con essa, di riflesso, anche la parte della sentenza sul trattamento sanzionatorio.

 Cosa cambia ora

Il caso torna, per il nuovo giudizio, a un’altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta, che dovrà riesaminare la richiesta considerando tutti gli elementi previsti dalla norma: l’utilità concreta del percorso, la disponibilità reale dell’imputato, ma anche due profili finora trascurati e altrettanto rilevanti per la tutela della vittima, cioè il rischio di vittimizzazione secondaria e l’effettiva resipiscenza dell’imputato, ossia se abbia davvero riconosciuto i fatti o si sia limitato a una difesa di comodo. Da questo nuovo esame dipenderà anche la decisione sulle attenuanti generiche e sulla pena definitiva. Il giudice del rinvio potrà confermare il diniego già dato, questa volta con una motivazione più solida, oppure ammettere il percorso: nulla è già scritto.

Un chiarimento necessario

La Cassazione non ha assolto né scagionato nessuno, né ha stabilito che l’imputato otterrà accesso al programma riparativo. L’annullamento con rinvio riguarda solo la procedura seguita su questi due punti, non l’accertamento dei fatti né la responsabilità penale. È una garanzia procedurale che vale per chiunque si trovi in un’aula di giustizia, indipendentemente dalla gravità del reato: anche nei processi più delicati, la legge impone un giudizio motivato secondo regole precise, a tutela sia dell’imputato sia della vittima.