IVA. Nuove grane per l’Ato rifiuti

Con una recente pronuncia, la n. 238 del 16/07/2009, la Corte Costituzionale, a seguito della remissione degli atti da parte del Giudice di Pace di Catania, ha compiuto delle interessanti osservazioni circa la natura della tariffa di igiene ambientale.
Ed infatti, sul presupposto che la TIA continui a rimanere, così come era la TARSU, una entrata di natura tributaria, la Consulta ha di fatto schiuso le porte alla definitiva esclusione, dall’importo indicato nelle fatture recapitate ai contribuenti, dell’Imposta sul valore aggiunto.
A questo, punto, è ovvio che questa decisione avrà delle ricadute rilevanti per una vasta platea di contribuenti.
Infatti, non sono pochi quegli utenti che hanno pagato tempestivamente la tariffa dei rifiuti e i quali, oltre al danno di vedersi applicata una imposta maggiorata in maniera esorbitante ed illegittima (come hanno poi acclarato sia il CGA che la Commissione Tributaria), hanno dovuto subire anche la beffa di vedersi addebitare, altrettanto illegittimamente, un tributo (l’IVA) sopra un altro tributo (la TIA).
Con questa decisione, si schiude quindi la strada per un nuovo contenzioso, che non riguarderà più ovviamente quei cittadini che fin dall’inizio non hanno voluto pagare la TIA, considerandola illegittima, bensì quei contribuenti che invece vorranno – giustamente – recuperare l’importo dell’IVA sulla TIA versato indebitamente in questi ultimi anni.

Filippo Andrea Di Giorgio
Associazione “Emanuele e Leopoldo Notarbartolo”
di Piazza Armerina