Partite pregresse. AcquaEnna vince causa, ricorso rigettato ad utente di Leonforte per errata produzione dei documenti

Una nuova puntata si aggiunge nell’infinita querelle delle partite pregresse di AcquaEnna perchè questa volta il Giudice di Pace ha dato ragione alla società che gestisce il servizio idrico verso cui si era appellata un’utente di Leonforte.

La sentenza sembrerebbe che non dica nulla nel merito. Il ricorso dell’utente è stato rigettato per errata produzione dei documenti.

Anche questa sentenza è certo che farà parlare a lungo perchè alimenta i tanti dubbi già esistenti da anni sulla legittimità delle partite pregresse. Questa volta la partita, però, si è conclusa con la vittoria di AcquaEnna.
Il caso è quello di una utente di Leonforte che ha contestato e definito la richiesta del pagamento delle partite pregresse (per una somma di poco più di 240 euro) non dovuta perchè le stesse sono ritenute illegittime contestando inoltre anche un principio di mancata trasparenza nella comunicazione. Di parere opposto ovviamente AcquaEnna che nella sua difesa ha ritenuto la richiesta errata ed infondata. Ma la contestazione di AcquaEnna è andata oltre spiegando che nel caso specifico le partite pregresse non erano conguagli sui consumi ma adeguamenti tariffari previsti e disciplinati da una norma sulla base di criteri definiti dall’Autorità d’ambito.

Sulla scorta delle carte in mano il Giudice di Pace, Giuseppe Amico, ha ritenuto di dover rigettare la richiesta dell’utente leonfortese dando ragione alle motivazioni di AcquaEnna che, a questo punto, vede crearsi un precedente su cui poter fondare le proprie ragioni per sostenere la legittimità delle partite pregresse.

Su questo tema già dalla scorsa estate si susseguono diverse riunioni dei sindaci dell’Assemblea territoriale idrica che di recente aveva deliberato per la sospensione di sei mesi delle partite pregresse ma è di recente l’intervento de dipartimento regionale Acqua e Rifiuti che ha dichiarato illegittimo l’atto compiuto dall’Ati perchè la stessa non aveva il potere di farlo non essendosi ancora compiuto il passaggio dall’Ato idrico aumentandone così il grado di confusione intorno ad un tema che ha visto le associazioni dei consumatori sugli scudi per molti anni facendo leva su diverse sentenze dei Giudici di Pace che, man mano, hanno dichiarato tali richieste illegittime.