Rifiuti, il caso torna in aula senza il parere dell’Anac

Alla fine il Consiglio comunale di Enna sembra essere orientato ad approvare la delibera di ri-affidamento del servizio rifiuti alla società in house “EcoEnnaServizi” senza neanche attendere il parere richiesto all’ANAC dal Sindaco Dipietro in ordine alla legittimità delle modifiche autonomamente apportate allo statuto della medesima società.

Rischio autogoal

La conferenza dei capi-gruppo ha però preteso l’approvazione preventiva del regolamento
sul “controllo analogo”. Tale soluzione ci lascia parecchio perplessi. Infatti, se per un verso l’approvazione del regolamento mette al riparo il futuro affidamento del servizio, contestualmente getta più di un’ombra sulla legittimità del passato affidamento, operato in assenza di tale “controllo analogo”. Requisito indispensabile per derogare al mercato concorrenziale.

Il “controllo analogo” è un controllo gerarchico così intenso che può essere assimilato al controllo che il Comune esercita sulle proprie strutture interne. In tal contesto, infatti, non è in presenza di una rapporto di tipo contrattuale tra la costituita società “EcoEnnaServizi” e il Comune, difettando la qualità di terzo in capo al soggetto affidatario in house del servizio.


Si è in presenza soltanto di un rapporto organico o di delegazione interorganica, ed è per questo motivo che le eventuali controversie che sorgono non possono che configurare vicende tutte interne alla pubblica amministrazione. Inoltre, il consiglio di amministrazione della società non deve avere rilevanti poteri gestionali e il Comune, socio unico, deve esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il dirito societario riconosce alla maggioranza sociale. Ma vi è di più, il controllo deve essere esercitato non solo in forma propulsiva ma anche attraverso l’esercizio – in chiave preventiva – di poteri inibitori, volti a disinnescare iniziative o decisioni contrastanti con gli interessi dell’ente locale socio direttamente
interessato al servizio.

I poteri del Comune

In tale contesto, risulta indispensabile che le decisioni strategiche e più importanti siano sottoposte all’approvazione degli organi di governo del Comune socio. Poteri regolamenta di volta in volta dal relativo disciplinare di servizio. Il controllo analogo deve quindi presupporre una prodromica valutazione anche in termini di efficacia ed economicità, quali corollari del buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. Ovvero il rispetto del principio della “legalità finanziaria”.