Risposta al quesito:corretta determinazione e corresponsione dell’indennità di funzione spettante al Sindaco di Nissoria
Comunicati Stampa - 24/04/2026
Si apprende dalla stampa locale e da altre testate giornalistiche online che gli ex consiglieri comunali Armando Glorioso, Salvatore Buscemi e Francesca Castellana avrebbero depositato un’interrogazione rivolta al sottoscritto, al Responsabile del Servizio finanziario e al Segretario comunale, chiedendo chiarimenti sulla corretta determinazione e corresponsione dell’indennità di funzione spettante al Sindaco.
In particolare, i firmatari chiedono di conoscere l’attuale posizione lavorativa del sottoscritto, se sia stata formalizzata una richiesta di aspettativa non retribuita, l’importo dell’indennità percepita nei periodi in esame — specificando se corrisposta in misura piena o dimezzata — e quali verifiche siano state condotte dagli uffici competenti.
Poiché la questione è stata presentata all’opinione pubblica con toni suggestivi e con una ricostruzione che non appare coerente con il quadro normativo applicabile in Sicilia, si ritiene doveroso esercitare il diritto di replica, nell’interesse della verità dei fatti e della corretta informazione.
Preliminarmente, va ricordato che non si tratta affatto di una questione nuova. Essa costituisce, piuttosto, la riproposizione a mezzo stampa di una vicenda già pretestuosamente iscritta all’ordine del giorno del Consiglio comunale poi decaduto. La sopravvenuta decadenza dell’organo ha impedito che l’interrogazione fosse esaminata nella sede propria, cioè quella istituzionale, sottraendo così il tema al contraddittorio amministrativo e trasferendolo impropriamente sul terreno mediatico.
Ed è proprio questo il punto politico che merita di essere evidenziato: invece di attendere il confronto nelle sedi deputate, si è preferito alimentare all’esterno un sospetto. E in questa operazione Armando Glorioso sembra avere assunto un ruolo tutt’altro che secondario, scegliendo ancora una volta la via della polemica insinuante in luogo di quella, ben più seria, dello studio delle norme e del rispetto delle procedure.
Occorre allora ristabilire un dato elementare, che dovrebbe essere noto a chiunque abbia ricoperto per anni incarichi pubblici in enti locali siciliani: in materia di ordinamento degli enti locali, la Regione Siciliana dispone di potestà legislativa propria, sicché il parametro di riferimento non può essere evocato con approssimazione o con automatismi presi dal diritto statale. Nel sistema siciliano, il tema dell’aspettativa e delle indennità degli amministratori locali è disciplinato, anzitutto, dagli articoli 18 e 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30; l’art. 19 prevede infatti che l’indennità sia dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa.
È proprio per questo che sorprende leggere un’interrogazione costruita con toni da scandalo su una materia che richiedeva, prima ancora dell’enfasi, un minimo di rigore tecnico. Sorprende ancora di più quando tra i firmatari vi è Armando Glorioso, il quale, per esperienza amministrativa maturata, dovrebbe conoscere perfettamente la differenza tra il richiamo superficiale di norme statali e la corretta ricostruzione della disciplina regionale siciliana. Se tale distinzione è stata ignorata, il problema è serio; se invece era nota ed è stata ugualmente trascurata, il problema è ancora più grave.
Chiarito il quadro normativo di partenza, la vicenda perde ogni alone artificiosamente scandalistico e torna ad essere ciò che realmente è: una questione giuridicamente lineare. L’art. 18 della L.R. n. 30/2000 stabilisce che i lavoratori dipendenti che ricoprano cariche come quella di sindaco possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutto il periodo del mandato. Il dimezzamento dell’indennità presuppone quindi una scelta concretamente esercitabile dal lavoratore.
Ma proprio questo presupposto, nel caso di specie, difetta. Ed è qui che l’impostazione sostenuta da Glorioso mostra tutta la propria fragilità. Il sottoscritto è infatti un lavoratore stagionale a tempo determinato alle dipendenze della Regione Siciliana nel settore forestale. In relazione a tale condizione, viene in rilievo l’art. 9, comma 8, della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, disposizione richiamata nel dibattito amministrativo siciliano in materia di aspettative e cariche elettive. Ne consegue che il dimezzamento dell’indennità non può essere trattato come una sanzione automatica da agitare in pubblico a fini polemici, ma va correlato alla reale possibilità giuridica del lavoratore di chiedere l’aspettativa. Del resto, anche il Ministero dell’interno, in un parere del 3 settembre 2021, ha chiarito che il dimezzamento dell’indennità di funzione è collegato esclusivamente alla possibilità di chiedere l’aspettativa e che, quando tale possibilità non sussista, il dimezzamento non opera.
Dunque, non siamo di fronte a una zona grigia, né a un espediente, né tantomeno a un indebito. Siamo di fronte all’applicazione corretta di una disciplina che Glorioso avrebbe avuto tutto il dovere di approfondire prima di lasciarsi andare a una rappresentazione pubblica tanto enfatica quanto giuridicamente debole. E sotto questo profilo colpisce, più che il contenuto del quesito, il metodo: prima si lascia intendere l’esistenza di un’irregolarità, poi — forse — si verifica se l’irregolarità esista davvero.
È esattamente il contrario di ciò che dovrebbe fare chi si presenta come custode della legalità amministrativa. La legalità, infatti, non si tutela con i comunicati allusivi o con le interrogazioni costruite per impressionare i cittadini; si tutela studiando le norme applicabili, distinguendo i casi, leggendo gli orientamenti e verificando i fatti prima di parlare. Su questo terreno, l’iniziativa di Armando Glorioso appare non già rigorosa, ma sbrigativa; non già prudente, ma approssimativa; non già istituzionale, ma platealmente orientata a generare un dubbio politico prima ancora di accertare la realtà giuridica.
Va quindi detto con chiarezza che l’indennità di funzione del Sindaco è stata corrisposta dagli uffici competenti sulla base del corretto inquadramento normativo della fattispecie, con il supporto consultivo del Segretario comunale e senza alcuna forzatura interpretativa. Chi oggi tenta di rappresentare questa vicenda come opaca o irregolare non sta offrendo ai cittadini un servizio di trasparenza; sta semmai offrendo l’ennesima prova di quanto danno possa produrre, nella vita pubblica, la polemica quando prende il posto della competenza.
L’aspetto più singolare, in tutta questa vicenda, è che una verifica preliminare seria sarebbe bastata ad evitare l’intero clamore. Per questo il comportamento di Glorioso risulta ancora più difficile da comprendere: o non ha studiato adeguatamente la questione, e allora ha agito con imperdonabile leggerezza; oppure l’ha studiata e ha comunque ritenuto conveniente alimentare una rappresentazione fuorviante. In entrambi i casi, non è il Sindaco a uscire indebolito da questa vicenda, ma il modo di fare opposizione di chi confonde il controllo politico con la costruzione artificiale del sospetto.
Per tali ragioni, si respinge con fermezza ogni ricostruzione distorta o allusiva e si ribadisce che il confronto pubblico merita maggiore serietà, maggiore onestà intellettuale e minore inclinazione alla polemica personale travestita da interrogazione. Ove dovessero persistere ulteriori rappresentazioni false, suggestive o lesive dell’onore e della reputazione del sottoscritto, saranno valutate senza esitazione le opportune iniziative nelle sedi competenti.