Regalbuto, il CGA dà ragione all’ATI: il Comune dovrà pagare i lavori per la frana

Il Comune di Regalbuto dovrà sostenere le spese per la messa in sicurezza del terreno franoso in contrada Pietrasanta. Lo ha stabilito il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, che ha accolto l’appello dell’Assemblea Territoriale Idrica di Enna, ribaltando la precedente sentenza del TAR di Catania.

Al centro della controversia c’è il cedimento di un tratto del collettore fognario che conduceva i reflui all’impianto di depurazione di contrada Pietrasanta. La vicenda risale all’ottobre 2016, quando la rottura della condotta provocò la fuoriuscita di acque reflue.

La disputa sulle responsabilità

Secondo l’ATI, il cedimento era riconducibile a una frana del terreno, che sarebbe stata provocata dalle eccezionali condizioni meteorologiche dei giorni precedenti. Per riparare la condotta, sosteneva l’ente, era prima necessario mettere in sicurezza il pendio. Un intervento che, secondo la ricostruzione dell’ATI, spettava al Comune quale proprietario e custode dell’area.

Di diverso avviso l’amministrazione di Regalbuto, che riteneva invece che il cedimento fosse avvenuto all’interno di un preesistente canale di convogliamento delle acque, collegato all’infrastruttura fognaria e riconducibile alla custodia dell’ente idrico.

Nel febbraio 2017 il sindaco aveva ordinato l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, affidati a una ditta esterna, per un importo di 24.452,80 euro oltre IVA, ponendo la spesa a carico dell’allora Consorzio ATO 5. Con una seconda ordinanza, nell’aprile dello stesso anno, aveva intimato all’ente e ad Acquaenna di completare gli interventi, minacciando ulteriori lavori d’ufficio a loro carico.

La decisione del CGA

Dopo la prima sentenza sfavorevole del TAR, l’ATI ha presentato appello. I giudici amministrativi siciliani hanno accolto le sue ragioni, rilevando che non erano state fornite prove sufficienti per attribuire all’ente idrico la responsabilità del dissesto.

La sentenza precisa che «la causa del danno del collettore fognario […] è rimasta ignota». Il Collegio ha quindi evidenziato che non era stata dimostrata la responsabilità dell’ATI per la frana e che spettava al Comune provare i presupposti per imporre all’ente il pagamento dei lavori.

Un passaggio della decisione è particolarmente chiaro: «la responsabilità si presume in capo al proprietario (e custode) dell’area franata».

Annullate le ordinanze

Per il CGA, all’ATI spettavano gli interventi sulla condotta fognaria, ma non quelli di consolidamento del terreno e di messa in sicurezza del pendio. I giudici hanno quindi annullato l’ordinanza del febbraio 2017 nella parte in cui addebitava all’ATI i 24.452,80 euro oltre IVA e hanno annullato integralmente la successiva ordinanza del 27 aprile 2017.

Il Comune di Regalbuto è stato inoltre condannato a rifondere le spese legali dei due gradi di giudizio: 1.500 euro per il primo grado e 2.500 euro per l’appello, oltre agli accessori di legge.