Ars, la norma “assurda” che blocca il Libero Consorzio: la Sicilia inventa l’ennesimo pasticcio

L’Assemblea Regionale Siciliana non finisce mai di stupire e, sempre più spesso, fa uso dell’autonomia statutaria per introdurre nell’ordinamento veri e propri capricci istituzionali.

La vicenda del terzo mandato dei Sindaci dei Comuni fino a 15 mila abitanti è solo una delle ultime puntate a cui, adesso, si sta cercando di porre rimedio. Ma c’è di più sbirciando tra le leggi approvate in materia di enti di area vasta.

Il caso dei consiglieri dei Liberi Consorzi

La prossima puntata infatti riguarda la decadenza, per cessazione del rispettivo mandato elettivo, di quei Consiglieri comunali eletti col sistema di secondo grado nell’organo consiliare del Libero Consorzio Comunale di Enna.

È noto che in diversi Comuni della provincia (Enna, Agira, Centuripe, Nicosia, Pietraperzia, Valguarnera Caropepe) si rinnoveranno gli organi elettivi il prossimo 24 maggio.

A questo punto si pone il problema di quei Consiglieri che sono al tempo stesso “comunali” e “consortili”.

La regola che vale nel resto d’Italia

Appare evidente che al cessare della carica di Consigliere comunale cessa automaticamente quella di Consigliere consortile in considerazione che “i seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di Sindaco o di Consigliere di un Comune del Libero Consorzio comunale o della Città metropolitana sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata”. Questo nel resto d’Italia.

L’eccezione siciliana

Ma in Sicilia no, non è così, perché in forza di una geniale disposizione contenuta, peraltro, in una rubrica non pertinente del testo di legge, “non si considera cessato dalla carica il componente del Consiglio del Libero Consorzio comunale o del Consiglio metropolitano che sia stato eletto o rieletto Sindaco o Consigliere in un Comune del Libero Consorzio comunale o della Città metropolitana”.

Sì, è tutto vero e non siamo su “Scherzi a parte”.

Gli esempi concreti

In sostanza, per fare un esempio che certamente si verificherà a breve, i Consiglieri del Comune di Nicosia Pagliazzo, Scavuzzo e Di Costa, il Consigliere del Comune di Enna Cappa, il Consigliere di Valguarnera Caropepe D’Angelo, attuali componenti del Consiglio del Libero Consorzio comunale di Enna, potranno mantenere il proprio ruolo di Consigliere consortile nel caso in cui dovessero essere rieletti alla carica di Consigliere comunale.

Ciò significa che fino a quando non si saprà se tali Consiglieri saranno rieletti nei rispettivi Consigli comunali, il Consiglio del Libero Consorzio comunale non potrà attivare la surroga dei medesimi a favore di quei Consiglieri comunali che, nella medesima lista consortile, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata.

Il rischio ricorsi e la paralisi amministrativa

L’incostituzionalità di tale normativa è talmente ovvia che non ci sarà da scommettere neanche un euro sul fatto che alle diffide dei Consiglieri comunali interessati a prendere il posto dei cinque Consiglieri consortili che decadranno a breve seguiranno altrettanti ricorsi al competente Tribunale amministrativo.

Senza considerare, altresì, la violazione del principio costituzionale di “buon andamento dell’azione amministrativa” in forza di una normativa che costringe alla paralisi l’organo consortile dell’ente di area vasta, impedendo quelle surroghe che, invero, avvengono puntualmente in tutte le altre regioni d’Italia.

Il paradosso politico

E visto che si sta creando una corsìa legislativa preferenziale all’Assemblea Regionale Siciliana per introdurre anche in Sicilia il terzo mandato, non sarebbe opportuno eliminare anche questa “sciocchezza” prima che lo faccia, ancora una volta, la Corte Costituzionale?