Le scelte dei Comuni e la “timidezza” dei dirigenti

Il dibattito che si è sviluppato ieri al Consiglio comunale di Enna in occasione delle problematiche correlate alla vicenda del sistema di gestione in house dei rifiuti – le cui ripercussioni superano inevitabilmente i tradizionali confini della politica – ha fatto emergere in tutta la sua drammaticità la questione della dirigenza all’interno del Comune. Ai numerosi silenzi si sono aggiunti veri e propri voli pindarici di chi, chiamato ad esprimere pareri nell’ambito delle rispettive prerogative di settore, ha manifestato una disarmante vulnerabilità della rispettiva funzione dirigenziale.

I pareri tecnici

Basterebbe una lettura combinata degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL per comprendere che il contenuto dei richiesti pareri di regolarità tecnica che i diversi dirigenti appongono sulle deliberazioni degli organi di governo del Comune, non si limitano a verificare l’attendibilità tecnica della soluzione proposta, ma involgono l’insieme del procedimento amministrativo, coprendo e inglobando le regole sia tecniche, di un determinato settore, che quelle generali in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa, ivi compresa la legittimità della spesa, in considerazione del fatto che ciascun centro di
responsabilità, proponente un qualsiasi atto deliberativo recante spesa, gestisce autonomamente il piano esecutivo di gestione assegnato al proprio settore.

Il ruolo del Segretario generale

Le schegge di tali preoccupazioni sono arrivate anche al Segretario generale che non può ritenersi esonerato dal fornire il proprio contributo a sostegno del “buon andamento dell’azione amministrativa” dell’Ente comunale. La soppressione, ad opera del legislatore, del parere di legittimità del Segretario su ogni proposta di deliberazione sottoposta agli organi di governo (giunta e consiglio) non ha deresponsabilizzato affatto il Segretario, che rimane impegnato ad un corretto svolgimento dei propri compiti di garante della legittimità, pena la sua soggezione, in ragione del rapporto di servizio instaurato con il Comune, all’azione di responsabilità amministrativa, ove di questa ricorrano gli specifici presupposti.

La responsabilità del Segretario Generale

Può essere qui utile evidenziare quanto ha sostenuto la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Calabria nel 2019, a tenore della quale “Il Segretario nel partecipare ad una seduta di Giunta o Consiglio deve svolgere la sua funzione di garante del diritto ponendo in evidenza le eventuali e gravi violazioni di legge che dall’approvazione dell’atto deliberativo ne potrebbero conseguire, verbalizzando la propria opposizione”.

Massimo Greco