Perse fertilità dopo un intervento in ospedale, Asp di Enna condannata al risarcimento
Enna-Cronaca - 05/08/2026
La Corte d’Appello di Caltanissetta ha confermato la condanna dell’ASP di Enna per i danni subiti da una donna dopo un’interruzione terapeutica di gravidanza eseguita nel febbraio 2013 nell’ospedale Umberto I di Enna.
La vicenda
La paziente, assistita dall’avvocato Dario Seminara, era stata ricoverata alla 19ª settimana di gestazione a causa di una grave malformazione fetale. Durante il trattamento farmacologico con Cervidil si verificarono gravi complicanze che portarono alla rottura dell’utero. Per salvare la vita della paziente fu necessario procedere a un’isterectomia subtotale e all’annessiectomia destra, con la conseguente perdita definitiva della capacità procreativa.
Il Tribunale di Enna, nel 2022, aveva riconosciuto la responsabilità dell’ASP, condannandola al risarcimento di 192.432,36 euro in favore della paziente, oltre a 20.000 euro al marito e 10.000 euro al figlio minore, nonché al rimborso delle spese mediche e processuali.
Le contestazioni dell’Asp
L’Azienda sanitaria aveva proposto appello contestando diversi aspetti della decisione. Tra i motivi di impugnazione figuravano la presunta errata applicazione del rito processuale, la contestazione delle conclusioni della consulenza tecnica, l’assenza di responsabilità dei sanitari, il richiamo al precedente procedimento penale riguardante una dottoressa in servizio il 24 febbraio 2013 e la ritenuta eccessività delle somme liquidate a titolo di risarcimento.
La Corte d’Appello ha respinto le contestazioni di carattere processuale, ritenendo corretto il procedimento seguito dal Tribunale e confermando la piena utilizzabilità della consulenza tecnica svolta nella fase di accertamento tecnico preventivo.
Dottoressa in servizio assolta
Un passaggio rilevante della decisione riguarda gli effetti del precedente procedimento penale. La dottoressa in servizio il 24 febbraio 2013 era stata assolta in sede penale. Dopo il ricorso in Cassazione, la vicenda era stata rinviata al giudice civile ai sensi dell’articolo 622 del codice di procedura penale, per le valutazioni relative agli effetti civili del procedimento.
Nel giudizio di rinvio, definito con la sentenza del 2024 della stessa Corte d’Appello di Caltanissetta e divenuta definitiva, era stato escluso il nesso causale tra la condotta della dottoressa e il danno subito dalla paziente. I giudici avevano rilevato che la rottura dell’utero si era già verificata nelle ore precedenti al 24 febbraio 2013 e che, al momento dell’intervento della sanitaria, la situazione era ormai irreversibile.
Le responsabilità dell’azienda sanitaria
La Corte d’Appello civile ha riconosciuto efficacia a tale decisione, precisando tuttavia che il giudicato riguarda esclusivamente la condotta della dottoressa nella giornata del 24 febbraio 2013. Tale pronuncia, quindi, non esclude la responsabilità dell’ASP per quanto avvenuto nei giorni precedenti, che è stato oggetto di autonoma valutazione nel giudizio civile.
Secondo la Corte, infatti, la struttura sanitaria è responsabile per la somministrazione del Cervidil con modalità difformi rispetto alle indicazioni previste, per il mancato adeguato monitoraggio della paziente e per le carenze nella documentazione clinica.
La sentenza evidenzia che, nonostante i fattori di rischio presenti, tra cui un precedente taglio cesareo e i forti dolori addominali riferiti dalla donna nella notte tra il 23 e il 24 febbraio, non furono effettuati tutti i controlli necessari. Inoltre, nella cartella clinica non risultavano gli elementi utili a verificare compiutamente gli esiti dell’ecografia eseguita nella mattinata del 24 febbraio.
Per i giudici, tali omissioni impedirono una diagnosi tempestiva della rottura dell’utero e un possibile intervento in una fase precedente che, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, avrebbe potuto consentire di preservare la fertilità della paziente.
La sentenza
Con la sentenza del 22 maggio del 2026, la Corte d’Appello di Caltanissetta ha quindi rigettato integralmente l’appello dell’ASP di Enna, confermando i risarcimenti già riconosciuti dal Tribunale e condannando l’Azienda sanitaria anche al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.